Il soggetto passivo del reato militare e l’oggetto giuridico

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Abbiamo detto, parlando del reato in generale, che esso offende l’ interesse pubblico alla pacifica convivenza. Offende quindi lo Stato che è il titolare di tale interesse. In astratto lo Stato è il «soggetto passivo» di qualsiasi reato.

Da un punto di vista specifico, il «soggetto passivo» del reato militare è la persona fisica (= militare ) o giuridica (= Amministrazione di appartenenza del militare) ivi compreso lo Stato,  titolari del “bene o dell’interesse” che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso o posto in pericolo dal  suo comportamento costituente reato.

L’«oggetto giuridico» del reato è, il “bene o l’interesse protetto dalla norma penale militare”.

  • Ad esempio, nel delitto di insubordinazione con violenza, l’oggetto giuridico è la «disciplina militare» ma anche la «vita umana» o la «incolumità fisica», beni protetti dalla norma penale militare che punisce chiunque "usa violenza" nei confronti di un superiore (artt. 186 e 195 c.p.m.p.). 

Quando il reato lede o pone in pericolo più beni-interessi protetti, appartenenti a persone fisiche o giuridiche distinte, si dice «plurioffensivo». I reati militari sono tutti reati «plurioffensivi» in quanto ledono un "interesse comune" oltre che un "interesse militare". 

Nel reato militare plurioffensivo l’offesa dell’interesse militare è quella che prevale, lasciando in secondo piano la contestuale offesa dell’interesse comune. 

  • Si pensi ad esempio, ai reati di insubordinazione con violenza (artt. 186 e 195 c.p.m.p.) o con minaccia o ingiura (artt.189 e 196 c.p.m.p.), che offendono non soltanto l’interesse militare (disciplina) bensì anche l’incolumità o la sfera psichica del superiore ovvero dell’inferiore; ai reati di infermità procurata o simulata (artt. 157, 158, 160-163 c.p.m.p.) che offendono l’interesse militare (il servizio) e il prestigio del superiore o altra autorità militare (es. del medico militare indotto in errore dal comportamento fraudolento del militare che ha simulato infermità o imperfezioni). (Il militare è impegnato al servizio stabilito dalla legge o volontariamente assunto con tutte le qualità fisiche e psichiche che gli sono proprie e che costituiscono il suo stato normale. L’alterazione fraudolenta di tale normalità (procurata infermità) o la falsa rappresentazione di un’alterazione (infermità simulata), in quanto annullano o condizionano la disponibilità fisica p psichica al servizio, sono punite come reati). 
  • Commette, ad esempio, il reato di insubordinazione con violenza e violenza contro inferiore (art. 195 c.p.m.p.), il superiore che schiaffeggia l’inferiore (abuso di autorità), ovvero insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.) il militare che offende l’onore o il decoro del superiore, in sua presenza 
  • Commette,  ad esempio, il reato di simulazione di infermità, il militare che, al fine di farsi esonerare dal servizio, adduce sintomi di una grave malattia, inducendo in errore le autorità (In tale ipotesi, sarà denunciato, quando una visita specialistica avrà chiarito la vicenda, per «simulazione di infermità al fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare» (art. 157 c.p.m.p.).

Il reato militare plurioffensivo viene normalmente considerato, agli effetti interni dell’ordinamento militare, come più grave della corrispondente figura comune: è pertanto viene trattato con maggiore severità sia nella determinazione della pena edittale, sia nella disciplina della conseguenze giuridiche interne all’ordinamento militare.

Il reato militare (specialmente quello elusivamente militare) non presenta, peraltro, quella antisocialità generale riscontrabile invece nel reato comune: nel senso che le risonanze del fatto antigiuridico restano in parte contenute entro il limitato ambito dell’ordinamento e del consorzio militare.