La relazione di servizio: atto atipico

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  • La "relazione di servizio" consiste nella segnalazione diretta al responsabile dell’Ufficio, reparto o istituto, di ogni fatto di particolare rilievo occorso durante l’espletamento del servizio. Si tratta di un «atto atipico», il cui contenuto non è regolamentato da una norma.

Se è vero che le attività della Polizia Giudiziaria, non verbalizzate non possono concorrere direttamente alla decisione finale, esse tuttavia, in quanto documentazione relativa alle indagini espletate, entrano a far parte del fascicolo del P.M., da depositarsi ai soli fini dell’Udienza Preliminare, nonché degli eventuali procedimenti speciali (giudizio abbreviato o a seguito di patteggiamento).
La relazione di servizio della Polizia Giudiziaria, inoltre, potrà essere
letta nel corso del dibattimento quando contenga dichiarazioni di contenuto diverso da quelle rese da un teste al dibattimento stesso al fine di valutarne la credibilità.
Sarà pertanto opportuno redigere la relazione di servizio con la massima precisione, provvedendo a distinguere l’attività svolta direttamente dagli Organi di polizia giudiziaria dalle informazioni ricevute da terzi in grado di riferire circostanze utili alle indagini.
Tale distinzione è estremamente importante nell’originaria ottica del Codice in quanto mentre sulle annotazioni concernenti l’attività direttamente svolta dalla Polizia Giudiziria, gli Ufficiali e gli Agenti potevano essere sentiti in qualità di testimoni nel corso del dibattimento, sulle sommarie informazioni raccolte dai terzi essi non potevano mai essere ascoltati, oggi, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 24/92, ha preso gran parte del suo rilievo. Infatti la Corte, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 195 comma 4 c.p.p., ha sancito la legittimità della «testimonianza» in dibattimento da parte degli Organi di polizia giudiziaria anche sulle informazioni assunte da terzi.

La relazione di servizio è l’atto con il quale il responsabile dell’Ufficio viene posto a conoscenza dell’attività compiuta dal personale durante il servizio medesimo oltre che dei risultati conseguiti e delle notizie apprese.

  • Si pensi al caso, ad esempio, del personale della Guardia Costiera che, nell’ambito del normale servizio di vigilanza, a seguito di segnalazione via radio di deflagrazioni nella zona di mare territoriale indicata, sopraggiunto rileva la presenza di navi da pesca in allontanamento dall’area interessata.
    Il rilievo deve essere riportato, dal personale operante, nella relazione di servizio, ma non determina l’obbligo dell’informativa poiché si tratta di un semplice sospetto di reato. Il rilievo può peraltro favorire lo sviluppo di future investigazioni preventive da parte del personale della Guardia Costiera e, nel contesto di tali investigazioni, potranno essere effettuate operazioni di appostamento, pedinamento e simili riguardo alle navi precedentemente segnalate e di quant’altre iscritte nel Compartimento operanti in zona e zone limitrofi. Anche lo svolgimento di tali operazioni andrà indicato nelle successive relazioni di servizio e adeguatamente documentato (mediante, ad esempio, riprese audiovisive, riproduzioni fotografiche, annotazioni di accertamenti eseguiti…).Solo al termine delle investigazioni preventive e se è configurabile una notizia di reato (esercizio della pesca mediante l’ausilio di materie esplodenti), scatta l’obbligo di trasmettere al P.M. l’informativa di reato, ovviamente accompagnata dalla documentazione relativa all’attività di ricerca della notizia di reato precedentemente compiuta.

La relazione di servizio è dunque concettualmente assimilabile alla informativa di reato al Pubblico Ministero: è una segnalazione, una comunicazione che non ha in se alcuna finalità di prove ma è atto interno all’amministrazione di appartenenza del personale operante mediante il quale detto personale informa (=riferisce=relaziona) il superiore gerarchico circa le indagini compiute e i loro esiti.