Distinzione fra C.d.S. e Cod. nav. : applicabilità della Legge 689/81

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Le procedure sanzionatorie e le fattispecie di illecito, rispettivamente contemplate dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione (queste ultime sanzionate ai sensi della L. 689/81), si distinguono fra loro sia per alcune tipologie di violazione, che pur se apparentemente simili risultano tuttavia disciplinate in modo diverso, sia per le procedure di contestazione e difesa, che nel C.d.S. appaiono più dettagliate e vincolate nelle rispettive fasi procedimentali.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni istituti contemplati da entrambi i Codici, con i relativi elementi di raffronto:

► Autorità competente a ricevere il rapporto:

  • C.d.S.       = Prefetto (art. 203);
  • Cod. nav.   = Capo del Compartimento (art. 1 D.P.R. 571/82).

Pagamento in misura ridotta:

  • C.d.S.       = previsto nella misura del minimo edittale (art. 202)
  • Cod. nav.   = previsto rispettivamente 1/3 max o il doppio del minimo edittale. (art. 16 L. 689/81 e art. 52 D.lgs. 213/98).

Pagamento immediato sanzione:

  • C.d.S.       = Previsto solo per i contravventori stranieri (art. 203);
  • Cod. nav.   = Non previsto.

Aumento istat sanzioni:

  • C.d.S.       = previsto ogni 2 anni (art.195 comma 3°)
  • Cod. nav.   = Non previsto.

Termini per ricorso avverso verbale:

  • C.d.S.       = 60 gg. (art. 203 comma 1°);
  • Cod. nav.   = 30 gg. (art. 18 comma 1° L. 689/81).

► Modalità’ della mancata contestazione immmediata:

  • C.d.S.       = Espressamente specificate (art. 201 comma 1° bis);
  • Cod. nav.   = Non specificate (art. 14 L. 689/81).

Controdeduzioni accertatori per scritti difensivi:

  • C.d.S.       = Previste in caso di opposizione del contravventore (art. 203 comma 2°);
  • Cod. nav.   = Non previste (contemplato solo il rapporto ex art 17 e 14 L.689/81):

Ricorso al Giudice di pace contro il verbale:

  • C.d.S.       = Consentito alternativamente al ricorso gerarchico (art. 204 bis)
  • Cod. nav.   = Non previsto (Circolare n° 37621 del 20.05.05 di Maricogeap).

Importo sanzione irrogabile con ordinanza:

  • C.d.S.       = Obbligatoriamente il doppio del minimo edittale (art. 204 comma 1°)
  • Cod. nav.  = Variabile discrezionalmente dal minimo al massimo edittale (art. 18 comma 2° L.689/81).

Interruzione termini procedimento in caso di audizione:

  • C.d.S.      = Previsto espressamente dal Codice (art. 204 comma 1° ter)
  • Cod.nav.   = Non previsto (art. 18 L. 689/81).

Termini per emanare l’ordinanza-ingiunzione:

  • C.d.S.       = da 150 (art.204 comma 2) a 240 gg. (art.203 commi 1 bis e 2)
  • Cod. nav.   = 90 gg. (art. 18 L. 689/81 - D.M. 18.04.03 n° 124)

Obbligo instalazione segnaletica monitoria:

  • C.d.S.       = Obbligatoria per l’Ente proprietario della strada (art. 146);
  • Cod. nav.   = Non prevista espressamente.

Sequestro obbligatorio del mezzo:

  • C.d.S.       = Previsto in alcuni casi per il veicolo (art. 193 comma 4°; art. 217);
  • Cod. nav.   = Previsto solo quello obbligatorio per i beni oggetto di violazione (art. 19 L. 689/81);

Gettito rifiuti in strada:

  • C.d.S.        = Sanzionato da una specifica norma (art. 15 comma 1° lett. f);
  • Cod. nav.    = Costituisce autonoma violazione (artt. 71 e 1166);

Inosservanza di ordine di arresto mezzo:

  • C.d.S.       = Espressamente sanzionato per i conducenti dei veicoli (art. 192 );
  • Cod. nav.   = Penalmente sanzionato per i comandanti delle navi (art. 201)
  • Cod. nav.   = Inosservanza dell’ordine del’A.M. sanzionata in via generale (art. 1174)