Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite

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Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato del guasto tecnico o non funzionamento della Blue Box dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115, (Zona del sito web accessibile al pubblico)Capo III del regolamento sul controllo.

Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche aggiornate, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.

Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le Autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione. L'asportazione dell'impianto a tal fine è soggetta all'approvazione delle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera

  • Mancata ricezione dei dati

Se durante dodici ore consecutive, il CCp dello Stato membro di bandiera non riceve dati VMS (almeno una volta ogni due ore) o non gli vengono comunicate, in caso di guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzzaione satellitare, le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, almeno ogni quattro ore, ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante.

Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa.

In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, l'apparecchiatura può essere asportata dal peschereccio per essere esaminata.

Se durante dodici ore non riceve dati VMS per una delle ragioni suindicate, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

Le Autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati VMS, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

  • Controllo e registrazione delle attività di pesca

Gli Stati membri utilizzano i dati VMS ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. Gli Stati membri di bandiera, in particolare:

  1. garantiscono che i dati VMS pervenuti siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
  2. adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali;
  3. adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.