Perquisizione locale: modus operandi

Versione stampabileVersione stampabile

Modalità di esecuzione:

  • Se si ricerca una cosa determinata, l’Ufficiale di polizia giudiziaria o in casi eccezionali, gli Agenti di p.g. (all’art. 113 disp.att. c.p.p.), prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
  • Può essere iniziata anche "in tempo di notte" salvo che non si tratti di perquisizione domiciliare. In tal caso non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Fuori di tali limiti temporali può essere eseguita solo quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
  • La perquisizione su "delega" dell’Autorità giudiziaria in un’abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti, può essere effettuata esclusivamente da Ufficiali di polizia giudiziaria (e NON anche dagli Agenti di p.g.) tra le ore 7 e le ore 20. I suddetti limiti temporali possono essere "derogati" con ordine scritto del Magistrato oppure di propria iniziativa dalla Polizia Giudiziaria quando il ritardo nell’esecuzione della perquisizione potrebbe pregiudicarne l’esito.
  •     I limiti temporali sono derogabili:
  1. nei casi urgenti: la deroga, per le perquisizioni nel domicilio, deve essere contenuta nel decreto motivato di perquisizione (art. 251 c.p.p.);
  2. nella flagranza di reato ed evasione: quando il ritardo nella esecuzione di una perquisizione domiciliare potrebbe pregiudicarne l’esito (art. 352 c.p.p.);
  3. in caso di reati di maggiore gravità: quando è previsto l’arresto obbligatorio o il fermo di polizia giudiziaria (art. 38 c.p.p.) e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (art. 352 c.p.p.).
  • Tutte le perquisizioni, in quanto atti che «invadono l’altrui sfera giuridica», intaccando la persona o il patrimonio o il domicilio, sono assoggettate a particolari forme di garanzia.
    L’interessato (che può essere l’indagato o chi ha comunque l’attuale disponibilità del luogo) è "
    avvisato della facoltà" di farsi rappresentare o assistere da idonea persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea (idonea a essere «testimone ad atti del procedimento»: art. 120 c.p.p.).
  • Quando manca l’interessato, l’avviso suindicato è rivolto ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 comma 2). Quando mancano le persone suindicate si procederà comunque alla perquisizione dando atto nel Verbale della situazione e degli atti (esempio forzatura di porta) necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi assicurarlo. L’Ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare, enunciando nel Verbale i motivi, che taluno, presente o sopraggiunto nel corso della perquisizione, non si allontani dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce all’ordine è trattenuto o ricondotto coattivamente su posto (art. 250 comma 3) e può rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p.
  • La Polizia Giudiziaria può anche procedere a "perquisizione personale" delle persone presenti o sopraggiunte quando ha fondato motivo di ritenere che su di esse si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato (art., 250 comma 3 c.p.p.).
  • Le cose rinvenute a seguito di perquisizione locale sono sottoposte a «sequeatro» e custodite secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 c.p.p.

Garanzie difensive:

  • Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi normalmente di c.d. “atto a sorpresa”, della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.).

Documentazione e trasmissione:

  • L’atto di perquisizione locale è documentata mediante Verbale (la redazione deve essere contestuale al compimento dell’atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscano e che vanno indicate specificamente), che è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento delle operazioni al P.M. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche del P.M. competente in relazione al procedimento se diverso da quello del luogo ove la perquisizione è stata eseguita.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel «CED-SDI».
  • La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’Ufficio del P.M. e copia di esso è conservata presso gli Uffici di polizia (art. 115 att.). Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro. I verbali delle perquisizioni compiute dalla P.G., trattandosi di “atti non ripetibili”, vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento e attraverso la lettura di questo sono utilizzabili ai fini del giudizio (art. 511 c.p.p.
  • Il verbale delle operazioni compiute è consegnato all'interessato o, se questi manca, a una delle persone intrevenute (congiunto, coabitante, collaboratore oppure, in mancanza, portiere o chi ne fa le veci).
  • Il Pubblico Ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti (art. 252 comma 4).

La perquisizione locale non può essere compiuta per iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria. Vi sono "responsabilità disciplinari" e "penali" in caso di perquisizioni arbitrarie o illegittime (perquisizioni arbitrarie - 609 c.p.; violenza privata - 610 c.p.; violazione di domicilio - 614-615 c.p.).

La violazione degli altrui domicilio e l’eventuale danneggiamento dei beni saranno giustificati dall’accertamento della circostanza che chi ha operato lo ha fatto nell’adempimento di un dovere di istituto (art. 51 c.p.). Chi ha operato va dunque esente da pena e non è tenuto neppure al risarcimento dei danni. Può aggiungersi che, ove tali danni non siano dovuti a condotta censurabile sotto il profilo della prudenza, perizia, osservanza di norme, ma risultino obiettivamente giustificati da uno stato di necessità, i terzi danneggiati avranno diritto solo ad un’equa indennità (art. 2045 cod. civ.), dovuta se del caso, non al personale intervenuto ma dalla sua Amministrazione di appartenenza.