Codice penale militare e leggi speciali

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Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale militare», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali militari» e il fatto illecito che essa punisce di denomina «reato militare». Il reato militare è qualsiasi violazione della legge penale militare a cui è collegata l’irrogazione di una sanzione penale militare (ergastolo, reclusione comune e reclusione militar).

  • Ad esempio, è punito con la reclusione, il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un superiore (artt. 186, comma 2 c.p.m.p. – insubordinazione con violenza) 

La legge penale militare di pace, ha quale fonte legislativa principale il Codice penale di pace, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941 e che ha sostituito i precedenti Codici dell’Esercito e della Marina, che risalivano al 1869 ed erano entrati in vigore il 15 febbraio 1870. Tale Codice è sato modificato in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956, n. 167 e 26 novembre 1985, 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale. Il risultato di questa sostanziale evoluzione di sistema viene normalmente viene indicato normalmente indicato con l’espressione «unicità della  legge penale militare»: la legge penale militare è unica per tutte le Forze Armate, poiché la struttura del reato militare è unica per tutte le armi e poiché le lievi varianti di modalità e le forme particolari di reato non giustificano la formazione di codici diversi. 

Il Codice é composto da tre libri, rispettivamente:

  1. il Libro I    “Dei reati militari, in generale”
  2. il Libro II   “Dei reati militari, in particolare”
  3. il Libro III  “Della procedura penale militare”

Tuttavia, si applicano effettivamente solo i primi due libri, essendo stato il Libro III quasi integralmente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988.

La legge penale militare si applica prevalentemente e incondizionatamente “ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali” (art. 1), comprendendo sotto la denominazione di “militari” quelli della Marina, dell’Aeronautica, dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché “le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari” (art. 2). La codificazione penale militare è stata concepita in maniera tale da non poter vivere in assenza della codificazione comune e delle sue forme di parte generale. La peculiarità di tutti gli approcci alla materia del diritto penale militare consiste proprio in questo, che se da un lato si pone in luce la spiccata autonomia delle fonti  di cognizione, dall’altro si precisa che pur sempre di un diritto penale si tratta, cioè di un diritto penale settoriale e complementare rispetto a quello comune[1].

 Al Codice penale militare di pace si affiancano numerose leggi speciali e complementari che contengono anch’esse norme penali e che hanno reso frammentaria e particolarmente complessa la conoscenza, l’interpretazione e l’applicazione della disciplina penale vigente. 

Il quadro normativo si presenta aggiornato, in particolare, con:

  1. la Legge Cost. 2 ottobre 2007, n. 1, recante l’abolizione della pena di morte prevista dal Codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra;
  2. la Legge 3 agosto 2007, n. 124 sulla nuova disciplina del segreto di Stato;
  3. la Legge 2 agosto 2007, n. 130, di riforma delle norme sull’obiezione di coscienza.

 


[1]Le norme penali sono contenute principalmente nel Codice Penale Rocco, emanato con R.D. 19/10/1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 17 Luglio 1931. Il codice, che pure per oltre un cinquantennio, è rimasto immutato nella sua struttura generale, ha subito, nel corso di questo lungo periodo, numerose modifiche, soprattutto dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Attraverso l’intervento della Costituzionale e norme modificatrici, si è cercato di coordinare l’originario impianto normativo, modellato su una ideologia totalitaria (di ispirazione fascista), con i principi informatori dell’ordinamento democratico (ad esempio: il D.lgs. 10/8/1944 che ha abolito la pena di morte). Pertanto la complessità del sistema delle fonti e il sovrapporsi talvolta a ritmo incessante di leggi disciplinanti la stessa materia (si pensi al diritto tributario), hanno fatto si che da più parti si auspichi una riforma totale del codice penale.