Le pene militari accessorie

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L’ art. 24 c.p.m.p. elenca le pene militari accessorie, le quali conseguono, nei casi stabiliti dalla legge, a condanne per reati militari e per reati comuni, come effetti penali di esse; si cumulano con le pene accessorie comuni e possono essere:

  • perpetue
  • temporanee

 Sono pene militari accessorie “perpetue”: 

  1. la degradazione
  2. la rimozione

 Sono pene militari accessorie “temporanee”: 

  1. la sospensione dall’impiego
  2. la sospensione dal grado

 

Alcuni considerazioni:

  • Anzitutto, c’è da chiedersi se le pene accessorie militari conseguono solo alla condanna per reati militari o anche alla condanna per reati comuni ? 

A questo quesito risponde il legislatore militare, il quale all’art. 33 c.p.m.p. dispone che la condanna per un reato comune pronunciata contro un militare in servizio alle armi o in congedo importa, oltre le pene accessorie comuni: 

  1. la degradazione, se trattasi di condanna alla pena dell’ergastolo, o alla reclusione in misura tale che, a norma della legge penale comune, importi la "interdizione dai pubblici uffici"; ed inoltre, nei casi di "dichiarata abitualità o di professionalità nel delitto", o la "tendenza a delinquere", pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per i reati preveduti dalla legge penale comune. 
  2. la rimozione, se trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei reati preveduti dagli artt. 476 a 493 (della falsità in atti); dal 531 al 537 (delle offese al pudore e all’onore sessuale); dal 624, 628, 629, 630 (dei delitti contro il patrimonio); 640, 643, 644 e 646 (dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale comune; ed inoltre, se il condannato, dopo aver scontato la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; 

  3. la sospensione dall’impiego o dal grado in ogni altro caso di condanna alla reclusione comune, da sostituirsi con la reclusione militare ai sensi degli artt. 63 c.p.m.p.  

Dunque, vi sono parecchi casi in cui un reato comune può provocare l’applicazione non soltanto di una pena principale comune e di una pena accessoria comune, bensì anche l’applicazione di una pena accessoria militare.

Il sistema delle pene accessorie militari non presenta sostanziali singolarità rispetto al sistema delle pene accessorie comuni. L’art. 34 c.p.m.p. dispone che «le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile», e che «le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione del grado decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale». 

Ci si potrebbe dunque domandare per quale motivo la sospensione dall’impiego e la sospensione dal grado (che sono pene accessorie temporanee) sfuggono alla disciplina dell’art. 139 codice penale comune e, anziché decorrere (come le pene accessorie comuni) dal giorno in cui termina l’espiazione della pena principale, decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale stessa. 

Le suddette pene accessorie militari hanno un senso solo se cominciano a decorrere con la pena detentiva: sarebbe assurdo che nei casi in cui la legge prevede la sospensione, questa non funzionasse durante l’espiazione della pena detentiva, cioè proprio nel periodo in cui il condannato non può esercitare le attribuzioni dell’impiego e del grado (e, quand’anche fisicamente lo potesse, non sarebbe opportuno – per evidenti motivi – che le esercitasse).

La decorrenza della pena accessoria deve dunque incominciare con la decorrenza della pena principale.

Il quesito potrebbe trovare un apparente fondamento nell’esigenza dell’ordinamento militare di riportare al più presto i propri membri alla loro piena efficienza, ogni qualvolta la sospensione non sia definitiva, e di sottrarli il meno possibile alla funzione che essi esplicano nel consorzio militare.