Disciplina della pesca professionale

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Il Regolamento D.P.R. n. 1639/68 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 219/83, determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare e a tal fine stabilisce:

  1. gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, le zone, i tempi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
  2. i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca;
  3. i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca;
  4. le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame.

In attesa dell’emanazione del nuovo Regolamento sull’esercizio della pesca e dell’acquacoltura che sostituirà a breve il citato D.P.R. 1639/68, sono tuttora valide ed applicabili le norme che stabiliscono le dimensioni minime dei vari esemplari di pesci, crostacei e molluschi e quelle che descrivono le tipologie e le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca.
Peraltro con la costituzione dell’Unione Europea sono stati introdotti regolamenti e direttive comunitarie che hanno modificato la disciplina dell’attività di pesca, considerando tra l’altro che in caso di Regolamenti, questi prevalgono sulla normativa nazionale dei singoli Stati, ad esclusione delle norme che per la loro formulazione risultano più restrittive di quelle comunitarie.
In particolare il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar mediterraneo e recante mgdificha al Regolamento (CE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994), ha stabilito le misure minime e di protezione per alcune specie ittiche e per alcuni habitat marini (ad esempio le praterie sommerse di Posidonia oceanica). Stabilisce altresì che in caso di pesca accidentale di specie incluse nella direttiva Habitat (es. tartaruga marina) la loro detenzione a bordo è permessa se necessaria alla cura dell'individuo e se le autorità competenti ne sono state informate in precedenza. Ha previsto restrizioni relative agli attrezzi da pesca, vietandone l’impiego e la detenzione a bordo dei pescherecci (Capo IV - artt. 8-14) allorquando risultano dannosi per l’ambiente marino o conducono al depauperamento di determinati stock ittici e di altri organismi marini.