Cause di estinzione del reato e della pena

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Alla commissione di un reato consegue, quale effetto tipico, la «punibilità» del suo autore: vale a dire l’applicabilità a suo carico, delle sanzioni penali stabilite dalla legge in relazione al fatto criminoso verificatosi.
Tale effetto tipico può peraltro venir meno quando sopravvengono determinate situazioni che, senza cancellare il reato, estinguono però la potestà punitiva (o diritto di punire) dello Stato oppure incidono sulla esecuzione della pena.

Le situazioni di cui si parla sono le cause di estinzione degli effetti del reato e della pena, che il codice distingue in:

  1. cause di estinzione del reato
  2. cause di estinzione della pena

Le prime estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
Le seconde, invece, estinguono la punibilità in concreto; si caratterizzano perché operano su una pena concretamente inflitta ad un soggetto con sentenza passata in giudicato, senza incidere sul reato (e su i suoi effetti) in alcun modo, e senza intaccare il potere punitivo dello Stato

  • Tra le «cause di estinzione del reato» previste dal codice penale (artt. 150-169) rientrano:
  1. morte del reo avvenuta prima della condanna;
  2. amnistia propria;
  3. prescrizione;
  4. oblazione;
  5. perdono giudiziale;
  6. sospensione condizionale della pena;
  7. remissione di querela[1].
  • Tra le «cause di estinzione della pena» previste dal codice penale (artt. 171-181) rientrano:
  1. morte del reo avvenuta dopo la condanna;
  2. amnistia impropria;
  3. indulto;
  4. grazia;
  5. prescrizione della pena;
  6. liberazione condizionale;
  7. riabilitazione;
  8. non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale;
  9. esito positivo dell’affidamento in prova del minore

 


[1] Come è noto, alcuni reati sono perseguibile ad «azione pubblica»; altri ad «azione privata», ossia solo quando ricorrono determinate condizioni di procedibilità. In assenza di queste, l’azione penale non può essere esercitata e il procedimento penale non può essere neppure iniziato. La remissione di querela è ritenuta, dalla prevalente dottrina, un istituto di diritto processuale, e perciò non viene trattata in questa sede.