La Prescrizione

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La Prescrizione consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato, venendo meno l’esigenza di prevenzione generale (intimidazione) che giustifica la repressione dei reati e l’irrogazione di una pena per un fatto commesso molto tempo prima e caduto nel dimenticatoio. 

In tema di prescrizione, la legge penale militare prevede disposizioni speciali sulla prescrizione del reato e della pena nelle fattispecie di «diserzione» e di «mancanza alla chiamata». L’art. 158 c.p. stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione, indicando all’uopo il giorno della consumazione per il reato consumato, il giorno della cessazione dell’attività del colpevole per il reato tentato, il giorno della cessazione della permanenza e della continuazione del reato per il reato permanente o continuato, ecc.

L’art. 68 c.p.m.p. dispone che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata il termine decorre, se l’assenza perduri, «dal giorno in cui il militare ha compiuto l’età con la quale cessa in modo assoluto l’obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento» [1]. 

Si tratta dunque d’una vera e propria deroga che investe in ogni caso la disciplina prescrizionale dei due reati in questione, poiché essi, sia che vengano definiti come istantanei sia che vengano definiti come permanenti, si sottraggono in ogni caso alla regolamentazione comune.

Quindi, se l’assenza ha termine prima del compimento della suindicata età, trova applicazione l’art. 158 c.p. e la prescrizione decorre dalla cessazione dell’assenza; se invece l’assenza perdura oltre il limite di tale età, trova applicazione l’art. 68 c.p.m.p. e la prescrizione decorre in ogni caso da tale termine. 

La deroga prevista dall’art. 68 c.pm.p. ha dunque carattere parziale ed eventuale. Essa vige anche in materia di prescrizione della pena. Ciò significa che quando l’imputato sia stato condannato in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile e l’assenza perduri, il termine prescrizionale decorre, anziché dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (come dispone l’art. 172, 4° comma c.p.), dalla data in cui il condannato compie l’età che lo libera dall’obbligo del servizio militare. 

  • Quindi, se ad esempio, un giovane di anni 21 arruolato nell’esercito viene condannato a 2 anni di pena detentiva, il termine della prescrizione della pena è di 10 anni, giusta il combinato dell’art. 172, 1° comma c.p. e dell’art. 66 c.p.m.p.: ma se l’assenza perdura, detto termine decorre non dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma dal giorno in cui il condannato compie il 45° anno di età (o, per essere più precisi, dal giorno successivo al 31 dicembre dell’anno in cui il condannato compie l’età prevista per il congedo assoluto. 

Da quanto detto risulta che lo stesso principio derogatorio produce conseguenze diverse, ed anzi antitetiche, a seconda che venga applicato ad una causa di estinzione del reato o ad una causa di estinzione della pena: poiché nel primo caso opera a favore del reo, ponendo un termine di decorrenza prescrizionale che altrimenti potrebbe restare perennemente sospeso ed impedire il compiersi del fatto estintivo; nel secondo caso opera invece, in linea di massima, a favore del reo poiché sposta il termine di decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza alla data del 31 dicembre dell’anno di cessazione egli obblighi militari.

 


[1] Età che l’art. 9 D.P.R. 15 febbraio 1964, n. 237 sulla leva e il reclutamento obbligatorio, non modificato da successivi interventi legislativi, fissa al 31 dicembre del 45° anno di età per i militari dell’esercito e dell’aeronautica, e al 31 dicembre del 39° anno per i militari della marina; e che per gliufficiali e per i sottufficiali è variamente determinata dall’art. 63 della legge 10 aprile 1954 n. 113 sullo stato degli ufficiali e dall’art. 55 legge 31 luglio 1954 n. 599 sullo stato dei sottufficiali.