Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
Per gli illeciti amministrativi è data la possibilità all'interessato di chiedere all'Autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria (es. Capo del Compartimento) di poter pagare «in più soluzioni» il suo debito.
Per essere ammessi al beneficio bisogna versare in condizioni economiche disagiate e ciò va dimostrato a cura del richiedente, ad esempio mediante la produzione di opportuna certificazione.
L'Autorità amministrativa può accogliere la richiesta e concedere la dilazione, fissando il numero e l'ammontare delle rate mensili; ciascuna rata, però, non può essere inferiore a 15 € e il frazionamento non può essere inferiore a «tre rate» e superiore a «trenta». Quindi, si può chiedere il pagamento rateale solo per una sanzione non inferiore a € 46.
In qualsiasi momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento. L'Autorità che accorda il beneficio deve stabilire anche il termine per il pagamento mensile. Se però, anche per una sola rata, il pagamento non viene effettuato nei termini prefissati, quale che ne sia il motivo, il beneficio è revocato ed il residuo ammontare della sanzione deve essere estinto in un unica soluzione.