Le sanzioni amministrative accessorie

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Se la "violazione" consiste nell’inosservanza di prescrizioni per l’esercizio di attività soggette ad autorizzazione o comunque in casi in cui le leggi speciali prevedano sanzioni accessorie (artt. 1083 bis, 1083 ter e 1175 cod. nav.), l’Autorità competente a ricevere il rapporto (=Verbale) può applicare, con l’ordinanza di ingiunzione o il Giudice penale con sentenza di condanna (connessione obbiettiva con un reato art. 24 L. 689/81), come sanzioni amministrative le «sanzioni accessorie», previste in campo penale, consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi.

► In sintesi:

  1. interdizione o la sospensione da una professione o da un’arte;
  2. interdizione o sospensione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese aventi natura giuridica pubblica;
  3. decadenza o sospensione da autorizzazioni o licenze.
  • Ad esempio, l’Autorità competente a ricevere il rapporto, può applicare con l’ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività o gli altri ordini di sospensione (sospensione dai titoli o dalla professione ex art. 1175 Cod. nav.) per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 17 quater).

Nel caso delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Navigazione (artt. 1083 bis e 1083 ter) la competenza all’applicazione spetta al Capo del Compartimento marittimo.

  • Supponiamo, ad esempio, che il Comandante di una nave mercantile, in possesso di regolare titolo professionale marittimo (art. 123 Cod. nav.), contravvenga a quanto stabilito dall’art. 1170 Cod. nav.. (inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota). Il fatto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €. e importa, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. L’operatore di polizia amministrativa contesta il fatto e redige il Verbale; dopo di ché attende che trascorrano i 60 giorni concessi dalla legge al marittimo per effettuare il pagamento in misura ridotta. Nel frattempo l’organo accertatore invia copia del Verbale al Capo del Compartimento competente, il quale ordina, in via immediata, ai sensi dell’art. 1175 Cod. nav., la sospensione dell’attività, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad 1 anno (ad esempio 3 mesi): il marittimo ottempera (in caso contrario commetterebbe il reato punito dall’art. 650 c.p.). L’ordine di sospensione viene revocato.A questo punto possono verificarsi due situazioni:
  1. il marittimo effettua il pagamento in misura ridotta e la pratica viene archiviata;
  2. il marittimo non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta. Trascorsi i 60 giorni viene inviato il rapporto al Capo del Compartimento marittimo competente che infligge, con l’ordinanza-ingiunzione, la sanzione prevista e può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
    In teoria nell’ipotesi b) il marittimo potrebbe vedersi infliggere, a causa di un’eventuale riduzione in sede di ricorso, una sanzione pecuniaria di importo minore, ma potrebbe dover sospendere l’attività per un periodo massimo di sei mesi (tre inflitti immediatamente all’atto dell’accertamento e tre dall’autorità che emette l’ordinanza-ingiunzione).

In linea generale, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ha come presupposto l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il legislatore ha voluto, in questo modo, garantire che l’adozione del provvedimento accessorio sia successiva all’affermazione della responsabilità del trasgressore.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione (art. 24), fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
In via eccezionale e nei soli casi espressamente previsti dalla legge, si può procedere all’irrogazione di sanzioni accessorie in via provvisoria.
Numerose leggi speciali prevedono per singole materie (Codice della Navigazione, legge quadro sulla Pesca Marittima, Codice sulla Nautica da diporto, ecc.) sanzioni amministrative accessorie che a norma dell’art. 12 legge depenalizzatrice, si devono ritenere ricondotte ad un’unica disciplina generale. Tra queste ricordiamo:

  • Ad esempio, il ritiro o la sospensione di licenze, autorizzazioni, concessioni date dall’Autorità marittima per l’uso di beni pubblici o l’esercizio di attività particolari, allorché vengano dal concessionario violate norme di legge o di regolamento oppure disposizioni impartite per la disciplina della concessione, autorizzazioni e simili. La decadenza della concessionario costituisce sanzione accessoria tipica per le trasgressioni in questa materia.