La informativa della Polizia Giudiziaria

Versione stampabileVersione stampabile

La «informativa di reato», corrispondente all'antico rapporto di denuncia della Polizia Giudiziaria previsto da Codice abrogato, consiste nella segnalazione, preliminare ed immediata, di una notizia di reato dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.).
I generici Pubblici Ufficiali sporgono denuncia (art. 331 c.p.p.), senza alcuna esigenza di provvisoria informativa, anche perché essi non sono legittimati al successivo compimento di atti di indagine, riservati, invece, alla Polizia Giudiziaria.
La comunicazione (o informativa) della notizia di reato è, anzitutto, uno “
strumento conoscitivo”: essa consente al P.M. di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nel «Registro» (momento da cui decorrono, di conseguenza, i termini delle indagini) e di essere posto in condizione di orientare le indagini verso quel fatto-reato fornitogli dalla Polizia Giudiziaria.

La informativa, oltre ad avere tempi rigorosi di trasmissione, deve essere dotata di un contenuto dettagliato e vincolante dei fatti.
La segnalazione deve enunciare in ordine logico e cronologico i fatti, avendo cura di indicare:

  • necessariamente:
  1. gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti;
  2. la indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute delle quali trasmette la relativa
    documentazione;
  3. il giorno e l’ora di acquisizione della notizia di reato;
  • eventualmente:
  1. (quando è possibile…) le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare: la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; la persone offesa da reato; coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto (e cioè quelle persone che potranno essere assunte a sommarie informazioni dal P.M. o che potranno assumere la qualità di testimoni, se le loro dichiarazioni saranno raccolte nell’ambito dell’incidente probatorio e del dibattimento). Quest’ultima indicazione può anche mancare, essendo tenuta la polizia giudiziaria a comunicare tali elementi «solo quando è possibile», e cioè quando siano stati acquisiti insieme alla notizia del reato. Pertanto sussiste l’obbligo di riferire la notizia di reato anche nel caso in cui non sia stata individuata la persona a cui attribuire il fatto, con conseguente obbligo per il P.M. di iscrivere la predetta notizia nell’apposito registro ponendo a carico di ignoti e da questo momento decorre il termine per le indagini preliminari di cui all’art. 415 c.p.p. nel caso di reato commesso da persone ignote;
  2. le indicazione del giorno e dell’ora in cui la polizia giudiziaria ha acquisito la notizia di reato. 

La necessità di riferire anche tale elemento trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di controllare che la comunicazione sia stata inoltrata nei termini previsti dalla legge.

E’ importante rilevare come la Polizia Giudiziaria abbia l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato anche nell’ipotesi in cui, acquisita la notizia, non è pervenuta all’individuazione dell’autore del reato (notizia di resto a carico di ignoti).
La documentazione delle attività compiute deve essere sempre allegata all’informativa scritta quando questa segue senza ritardo, l’informativa che è stata data immediatamente in forma orale per ragioni di urgenza, ovvero, perché si tratta di uno dei delitti di particolare allarme sociale.
Alla Polizia Giudiziaria competono poteri di approfondimento della notizia di reato, di conseguenza non vi è un ingiustificabile ritardo tutte le volte in cui la informativa stessa è stata preceduta da accertamenti di polizia giudiziaria volti ad approfondire la notizia di reato stessa.

  • Ad esempio, la notizia di reato non può considerarsi acquisita se si è ancora alla ricerca della informazione o si sta svolgendo una attività di verifica o di controllo su una informazione generica; come accade quando si sorveglia una zona sul demanio marittimo perché è giunta voce in Capitaneria che colà si sottrae abusivamente arena o ghiaia dalla spiaggia.

Quindi, nel caso di indagini lunghe e laboriose è opportuno darne avviso all’Autorità Giudiziaria per poi comunicare, alla stessa, l’esito e la relativa notizia di reato al termine di tutti gli accertamenti effettuati, con riserva di eventuali successive comunicazioni ed integrazioni.
La forma è sempre scritta per l'informativa, ma la pre-informativa quando sussistono ragioni di urgenza, può essere in forma orale (Cassazione, Sez. II, 6.3.1990 imp. Frigione) o telefonica ed essere consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica (art. 108bis disp. att. c.p.p.): in ogni caso, deve seguirei, poi, seguire la comunicazione scritta (art. 347, comma 3 c.p.p.), corredata dalla documentazione delle attività compiute.

  • Ad esempio, se si verifica un omicidio (art. 275 c.p. o art. 1150 cod. nav.) l’informativa va data immediatamente anche in forma orale seguita senza ritardo da quella scritta; se si verifica un furto (art. 624 c.p. o art. 1148 Cod. nav.) e non sussistono ragioni di urgenza, l’informativa va data per iscritto e senza ritardo; se si verifica un furto a bordo di nave mercantile da parte di un membro dell'equipaggio (art. 1148 Cod. nav.) e la Polizia Giudiziaria procede sulla nave alla perquisizione (atto garantito) dell'alloggio del sospettato, l’informativa va data al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto.

L'unica eccezione alla immediatezza dell'obbligo è costituito per la Polizia Giudiziaria della mera facoltà di riferire la notizia, quando questa sia relativa a reato la cui punibilità sia sottoposta a «condizione di procedibilità» (es. reato procedibile a querela) non ancora verificatasi, sempre che per tale fatto non siano stati compiuti atti di indagine; se questi, invece, sono stati compiuti, anche qui scatta l'obbligo di riferire la notizia, anche se non quello di trasmettere gli atti (art. 112 att. c.p.p., modif. da L. 356/1992, e art. 346 c.p.p.).