Le Notizie di reato nominate e innominate

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ll Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria non hanno solo il dovere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa, ma anche quello di "ricevere" le notizie di reato a essi presentate o trasmesse. Gli articoli 331 - 334 disciplinano, nel titolo II del libro V, la «notizia di reato»:

  1. denuncia
  2. referto

Mentre nel titolo III, con gli articoli 336-344, sono regolate le «condizioni di procedibilità»:

  1. querela
  2. richiesta di procedimento
  3. istanza
  4. autorizzazione a procedere

Si tratta - a parte l'autorizzazione a procedere - di quelle che vengono tradizionalmente definite «fonti qualificate di notizie di reato» (c.d. nominate) in quanto espressamente previste e disciplinate dalla legge processuale.
La denuncia ed il referto hanno una semplice funzione informativa; la querela, la richiesta e l'autorizzazione a procedere condizionano, con riferimento ai reati per i quali sono previste, la procedibilità e cioé il compimento degli atti dell'indagine preliminare, costituendone un presupposto essenziale.
In tema di attività di informazione, si contrappongono alle notizie qualificate di reato, le «
notizie non qualificate di reato» (c.d. innominate).
Esse impongono alla Polizia Giudiziaria un ruolo variamente attivo che si sviluppa in una serie di verifiche e di investigazioni preventive finalizzate, tutte , a dare connotazioni di vera e propria notizia di reato a informazioni originariamente imprecise e sommarie o comunque inutilizzabili nel procedimento penale.

  • La categoria comprende sia fonti atipiche, sia fonti squalificate di reato:
  1. comunicazioni anonime
  2. delazioni confidenziali
  3. notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere