Reati punibili di ufficio o a richiesta

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La punibilità di ufficio, e cioè ad esclusiva iniziativa del P.M. (Pubblico Ministero militare) che, comunque, sia venuto a conoscenza di un fatto costituente reato, è la regola. La punibilità a richiesta, e cioè a seguito di una espressa dichiarazione di volontà di una pubblica Autorità, è l’eccezione. 

 

La «richiesta di procedimento» è un atto amministrativo che il Comandante pone in essere nei confronti del Procuratore Militare della Repubblica, per esprimere delle valutazioni di carattere discrezionale in merito all’avvio di un procedimento penale militare, a carico di un militare alle proprie dipendenze. In altri termini, il Comandante di Corpo ha la facoltà, attribuitagli dalla legge penale militare, di far continuare in sede penale l’istruzione di un fatto-reato.

  • Ma questo non vale per tutti i reati militari, bensì solo per quelli la cui pena edittale non superi nel massimo i 6 mesi.

La natura giuridica della richiesta di procedimento è molto controversa: la dottrina prevalente ritiene comunque che essa sia un atto amministrativo (e non processuale) che ha effetti sul processo penale militare. Data la sua natura amministrativa, la richiesta di procedimento è “condizione di procedibilità” e nel contempo manifestazione di volontà. I suo caratteri sono: discrezionalità, irrevocabilità.

Il termine di presentazione è quello di "1 mese dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto" e una volta presentata, non può più essere revocata.

La richiesta di procedimento non va confusa con la denuncia, cioè con la comunicazione di reato (che comunque va fatta, e con immediatezza, come vuole la legge). Anche se il Comandante decida di procedere solo disciplinarmente, deve darne ugualmente comunicazione alla Procura Militare.

In definitiva, possiamo dire che la richiesta di procedimento si applica a quei reati militari (definiti da alcuni “minori”) che, a causa della scarsa rilevanza dell’interesse militare leso, sono perseguiti penalmente solo a richiesta dal Comandante di Corpo, che si avvale della facoltà prevista dall’art. 260 c.p.m.p.