Sospensione e revoca della Licenza di pesca
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 7 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 1 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire al Capo del compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
Il periodo di sospensione della Licenza di pesca decorre dal momento del ritiro della stessa da parte dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
Al momento del ritiro della Licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP). Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
- Revoca della Licenza di pesca
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 8 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 3 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).
- Cancellazione della Licenza di pesca dai relativi elenchi
In conformità a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo, il peschereccio a cui si riferisce la licenza medesima viene identificato come sprovvisto di licenza nell' Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione Europea. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione Europea.