Disciplina sanzionatoria Codice della Strada

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L’art. 194 del Deccreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [1] contiene il principio fondamentale in base al quale per le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada si applicano, in via generale, i «principi» contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1 - 43).

Per quanto attiene, invece, l’iter sanzionatorio, il Codice della Strada differisce dalla legge di depenalizzazione, prevedendo modalità e termini particolari.
Il successivo art. 195 fissa al comma 1, i limite minimo (15 €) e massimo (9.296 €), modificato dall’art. 23, comma 1 D.lgs. 507/99) delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, prevedendo al comma 2 che tali limiti vengano aggiornati ogni due anni sulla base delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il secondo comma dell’art. 195 riprende la disposizione contenuta nell’art. 11 della legge 689/81 che, desumendoli dagli artt. 133 e 133 bis del Codice penale, individua i "criteri" per la determinazione delle sanzioni pecuniarie fissate dal Codice fra il minimo e il massimo.

A tale riguardo l’Autorità amministrativa dovrà tenere conto dei seguenti «criteri»:
 

SOGGETTIVI OGGETTIVI
Gravità del fatto Personalità del trasgressore
  Condizione economica

Condotta successiva alla violazione

 

► Principio di solidarietà 

L’art. 196 del Codice della Strada (C.d.S.) riprende, sostanzialmente, i principi contenuti nell’art. 6 della legge 689/81, di chiara matrice civilistica (art. 2055 Cod. civ.), prevedendo la responsabilità solidale a carico del proprietario del veicolo, o in sua vece, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). Nel caso di locazione senza conducente (art. 84 C.d.S.), risponde solidamente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.
Quando la violazione sia commessa da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido come l’autore della violazione (culpa in vigilando).
Le persone coobbligate sono responsabili a meno che non riescano a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.
Per le violazioni commesse dal rappresentante o dipendente di una persona giuridica o ente o associazione privi di responsabilità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni ed incombenze, sono obbligati in solido la persona giuridica, l’ente, associazione o imprenditore (culpa in vigilando). Il coobbligato ha «diritto di regresso» nei confronti del trasgressore.
E’ evidente la funzione di garanzia a vantaggio della Pubblica amministrazione che può riscuotere coattivamente la sanzione agendo nei confronti di più soggetti e potendo pretendere l’intera prestazione dal singolo soggetto prescelto. 

► Concorso di persone

L’illecito può essere commesso da una sola persona o più persone. Nel caso di compartecipazione, l’art. 197 C.d.S., riprendendo i disposti dell’art. 5 della legge 689/91, prevede che tutti gli Agenti rispondano della violazione. Anche questo principio è tratto dal Codice penale ed in particolare dall’art. 110.
In concorso nella violazione amministrativa, in sintesi, è da intendersi come la compartecipazione di più soggetti nella violazione dello stesso precetto, che può essere:

Comparteciapzione
  1. fisica o materiale
  2. psichica
  3. preparatoria (istigatoria)
  4. successiva (favoreggiamento)

 

Il concorso di persone non deve essere confuso con il «concorso necessario» in un illecito amministrativo, che si configura quando l’illecito può essere realizzato solamente da più persone che, normalmente, non rispondono tutte ma solo una (generalmente, il conducente). 

  • Si pensi, ad esempio, ai precetti contenuti nell’art. 170 sul trasporto di persone ed oggetti sui veicoli a motore: nel caso di condotta di un ciclomotore trasportando altre persone oltre al conducente, il trasportato concorre necessariamente nell’illecito ma non soggiace a sanzione.

Esistono, infine, casi nei quali il concorso necessario nell’illecito amministrativo comporta l’applicazione delle sanzioni a tutti i compartecipi.

  • Come, ad esempio, nel caso del divieto di gareggiare in velocità previsto dall’art. 141 Cds.

Nella pratica, il concorso di persone nell’illecito amministrativo è difficilmente accertabile salvi i casi nei quali esso è espressamente previsto come, per esempio, nelle violazioni agli articoli 10 e 167 Cds. 

► Cumulo di sanzioni

Il legislatore ha previsto che, a differenza di quanto indicato nell’art. 8 delle legge 689/91 nel caso di concorso formale omogeneo o eterogeneo, l’Autorità amministrativa competente non possa applicare il cumulo giuridico, ma debba sempre e comunque irrogare la sanzione secondo il principio del cumulo materiale (art. 198 Cds).

  • Ad esempio, l’art. 198, co. 2 Cds, in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

 


[1]  Modificato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 sulle "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (G.U. n. 175 del 29.07.2010 - Suppl. Ordinario n. 271).