Concorso apparente

Versione stampabileVersione stampabile

Si verifica quando più norme appaiono, prima facie, applicabili ad un medesimo fatto avente rilevanza penale, mentre una soltanto di esse risulta applicabile. Ciò avviene o perché è la legge stessa ad escludere l'applicazione di una delle disposizioni concorrenti oppure perché l'applicazione di una soltanto risulta dall'operatività dei principi di specialità, di consunzione o di assorbimento.

Le disposizioni sul concorso di reato e, in particolare, sul concorso formale eterogeneo (art. 81 c.p.) non si applicano quando la pluralità delle violazioni alla legge penale è solo apparente. La circostanza che una sola condotta integri più figure di reato, non importa necessariamente, infatti, una pluralità di violazioni e, quindi, un concorso di reati; ma può importare, anche e soltanto, un semplice concorso apparente di norme che si risolve applicando al fatto concreto, e in base al principio di specialità fissato dall'art. 15 c.p., una soltanto delle figure di reato che la condotta ha concretato.

Per fare un esempio, in ipotesi di delitto di rapina risulterebbero contemporaneamente applicabili altresì le norme sul furto e quelle sulla violenza privata. La specialità della previsione criminosa avente per oggetto la rapina comporta che si applichi, per contro, la sola disposizione che prevede questo delitto.

Presupposti sono:

  1. una pluralità di norme: può trattarsi di norme incriminatrici, scriminanti, esimenti, circostanzianti, ecc.;
  2. la identità del fatto contemplato da tali norme
  • Si pensi, per esempio, al caso in cui un soggetto compie un sequestro di persona per conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione, integra sia il reato di Sequestro di persona (art. 605 c.p.) che di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). In questo caso non si è in presenza di un concorso di reati, ma solo di un concorso apparente di norme. E' ben vero, che la condotta può riportarsi a più figure di reato, ma di queste, in vero, una soltanto è applicabile in quanto speciale rispetto all'alta. Non vi è che una pluralità di violazioni perché una delle figure di reato è assorbita dall'altra e non ha quindi una sua autonomia. Nell'ipotesi appena fatta, non esisterà concorso di reati e non si applicheranno le norme sul cumulo giuridico (art. 81 c.p.) ma soltanto la disposizione che riguarda il sequestro di persona a scopo di estorsione che contiene un elemento specializzante o aggiuntivo rispetto al sequestro di persona semplice (art. 605 c.p.): quella dello scopo di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.

Pertanto, in presenza di concorso apparente di norme non si applicherà - per la determinazione della pena - il principio del cumulo delle pene ma l'applicazione della sola norma che è speciale rispetto all'atra (principio di specialità).

In base al «principio di specialità» (art. 15 c.p.)...quando più leggi o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione della legge generale (norma generale), salvo che sia disposto diversamente.
Per norma speciale si intende quella che contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale e che in più, presenta elementi "aggiuntivi".