Identificazione della nave

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In questa parte del documento in esame sono riportati i dati atti ad individuare la nave con la quale l’impresa armatrice può esercitare la pesca.
Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, le navi da pesca sono contraddistinte da un “
Nome”.

 

 

Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a tre tonnellate, si riscontrano identici nominativi.

Per le navi minori, il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità nei Registri e, fatta eccezione per le navi maggiori, può essere modificato in qualsiasi momento. La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.

Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.

Nel caso in cui la Licenza di pesca sia stata già rilasciata, l’Ufficio d’iscrizione provvede ad annotare sulla stessa il nuovo nominativo e a darne comunicazione al Ministero, mentre, nell’ipotesi in cui la Licenza sia in fase di rilascio o di rinnovo, l’Autorità marittima comunica l’avvenuto cambio del nome della nave documentandolo con l’estratto del Registro.

Nel campo “Ufficio marittimo d’iscrizione“ viene riportato l’Ufficio dove l’unità è iscritta. In caso di trasferimento dell’unità in altro Ufficio marittimo, quest’ultimo deve iscrivere la nave nel proprio Registro, assegnarle un numero di matricola ed annotare nel Registro l’Ufficio marittimo di provenienza con il relativo numero di immatricolazione.

Accanto all’indicazione dell’Ufficio di iscrizione della nave viene posto il numero di immatricolazione che viene assegnato all’unità al momento dell’iscrizione in quell’Ufficio. Tale numero, riportato sull’unità, è trascritto su tutti i documenti relativi alla stessa e non può essere sostituito o variato.

Il numero di immatricolazione di una nave che, per qualsiasi motivo (trasferimento ad altro ufficio, demolizione, passaggio al diporto, vendita all’estero, perdita presunta, affondamento, ecc.), venga cancellata, non può essere riutilizzato.
Per la cancellazione di una nave dal Registro, l’Ufficio marittimo competente restituisce al Ministero la Licenza di pesca per l’archiviazione, comunicando il motivo della cancellazione, l’eventuale nuova destinazione e, nel caso l’unità venga iscritta in altro Registro, il nuovo Ufficio e il nuovo numero di immatricolazione.
L’Ufficio marittimo dove l’unità si iscrive assegna all’unità un nuovo numero di immatricolazione, rilascia all’armatore la documentazione necessaria per la navigazione e trasmette all’Ufficio licenze i documenti aggiornati per il rilascio di una nuova Licenza.
La normativa vigente in materia di rilascio di licenze consente di trasferire un'unità da un Ufficio marittimo ad un altro, con conseguente assegnazione di un nuovo numero di immatricolazione, anche se appartenente a diverso Compartimento.

Il “Nominativo internazionale radio“ è individuato da una sigla, assegnata dalla Marina Militare, che le unità aventi un valore di stazza superiore alle 15 tonnellate devono necessariamente avere. Tale sigla si riferisce agli “apparati radio trasmittenti” installati a bordo delle navi e non varia finché l’unità rimane adibita alla pesca.

Il “Numero UE“ è il numero internazionale attribuito a ciascuna unità da pesca che rimane inalterato anche a seguito di trasferimento in altri Compartimenti marittimi. La categoria di programma è un codice alfa-numerico assegnato all’unità al momento della stampa della Licenza che classifica l’unità stessa in base al tipo di navigazione assegnato.