D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334

Versione stampabileVersione stampabile

Il 10 febbraio 2005 è stato pubblicato il nuovo "Regolamento di attuazione della Legge Bossi – Fini" (L.30 luglio 2002, n.189), entrata in vigore il 25 febbraio. Si tratta di un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR. 18 ottobre 2004, n. 334) che reca modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, in materia d’immigrazione.

  • Nel regolamento sono presenti, tra le altre, alcune novità e specifiche in materia di:
  1. Legalizzazione di certificati provenienti dall’estero
  2. Comunicazioni allo straniero
  3. Documentazione dell’alloggio per l’ingresso in Italia
  4. Ingresso per turismo
  5. Iscrizione anagrafica in fase di rinnovo permesso del soggiorno
  6. Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  7. Variazioni del rapporto di lavoro, variazione del contratto di soggiorno

Legalizzazione di certificati provenienti dall’estero.

Per i cittadini stranieri che devono utilizzare certificati provenienti dall’estero, ad esempio per il ricongiungimento familiare (certificato di nascita o di matrimonio), il regolamento precisa che in mancanza di autorità straniera riconosciuta, oppure, in caso di presunta inaffidabilità di documenti attestanti qualità che non possono essere oggetto di autocertificazione, provvede l’autorità diplomatica consolare con indicazione sostitutiva.
Ciò significa che, per esempio, di fronte a una procedura di ricongiunzione familiare - ovvero quando già il lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia ha ottenuto il nullaosta alla ricongiunzione familiare da parte della questura o, d’ora in poi dello Sportello Unico presso la Prefettura, nel momento in cui presso l’Ambasciata italiana del paese di provenienza bisogna documentare con certificati di quel paese lo stato di famiglia, l’autorità consolare italiana ha la possibilità di limitarsi a presumere l’inaffidabilità dei documenti e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità del paese d’origine dell’interessato.
In questo caso, se l’autorità consolare dubita dell’affidabilità di questi certificati può procedere in proprio a una verifica, che, per quanto riguarda la nascita e la maggiore età, potrà essere fatta con il test del DNA oppure con quello della densimetria ossea. Tutto questo dovrà avvenire a spese degli interessati.

Comunicazioni allo straniero.

La comunicazione, sia pure in forma sintetica in lingua straniera, di tutti i provvedimenti può essere fatta legittimamente in lingua francese, inglese, spagnola, a scelta dell’interessato, solo nel caso in cui, però, non sia disponibile personale idoneo alla traduzione del provvedimento nella lingua madre dell’interessato.
Questo significa che gli stranieri hanno il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti che li riguardano nella lingua madre, a meno che non sia possibile la presenza di un traduttore, nel qual caso è legittima la possibilità di ricevere la comunicazione in un’altra lingua scelta dall’interessato tra francese, inglese e spagnolo 

Documentazione dell’alloggio per l’ingresso in Italia.

Nel nuovo Regolamento di attuazione è stato inserito l’articolo 8 bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) relativo alla documentazione relativa all’alloggio per i lavoratori candidati all’ingresso in Italia per ragioni di lavoro. Questo prevede che il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno, un alloggio fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Non sarà necessario fornire la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio al momento della domanda di autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro, bensì solo nel momento in cui il lavoratore è giunto in Italia e deve stipulare il contratto di soggiorno presso l’Ufficio Territoriale del Governo (UTG).

Ingresso per turismo.

In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Iscrizione anagrafica in fase di rinnovo permesso di soggiorno.

L’articolo 14 del Regolamento introduce un’interessante disposizione che prevede per gli stranieri iscritti all’anagrafe l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, l’iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Questo risolve una serie di problemi pratici, si pensi alla richiesta della patente ad esempio, per i quali si aveva la necessità di presentare la propria iscrizione anagrafica. Con la nuova normativa, il fatto che il permesso di soggiorno sia in fase di rinnovo non dovrebbe comportare più alcun problema relativamente alla continuità di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente presso un determinato comune.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’art. 12 del Regolamento (che modifica l’art. 13 del dpr 393/99) prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore.

Variazioni del rapporto di lavoro, variazione del contratto di soggiorno.

Sempre in riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno è stato aggiunto l’art. 36 bis che dispone per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza
Secondo la nuova normativa, quindi, non è più sufficiente che uno straniero si presenti presso la questura alla scadenza del permesso di soggiorno, ma deve farlo anche nel caso in cui per qualsiasi causa – dimissioni, licenziamento, riduzione di personale – perda il lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno. Dovrà presentarsi presso l’UTG per formalizzare il nuovo contratto di soggiorno e, in pratica, per rinnovare il permesso di soggiorno anche se ancora valido
.