Il Pubblico Ministero

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ll «Pubblico Ministero» (=P.M.) è figura indefettibile in qualsiasi procedimento penale, essendo «soggetto necessario» nella fase investigativa e «parte essenziale» nel processo.
Nella prima fase (pre-processuale), il P.M. è il
dominus delle indagini preliminari; egli è responsabile delle indagini necessarie per l’esercizio, o meno, dell’azione penale e, quindi, preliminari ad essa e si avvale della Polizia Giudiziaria, che collabora con lui (longa manus). Il P.M. ha funzioni di giustizia, anche se non giurisdizionali. Le sue funzioni hanno i caratteri della pubblicità e dell’obiettività.
La natura dell’azione penale (obbligatoria) e, il valore del bene della libertà personale, messo a rischio dal suo esercizio, esigono che la funzione di accusa sia affidata ad un organo pubblico, che agisca nell’interesse della collettività.
La nostra Costituzione, a garanzia di tali interessi pubblici, affida la funzione di P.M. a magistrati nominati per concorso (art. 106 Cost.) e rende per essi obbligatorio l’esercizio dell’azione penale (art. 109 Cost.).
Il P.M. deve essere un magistrato obiettivo perché a lui sono affidati gli stessi interessi di libertà dell’imputato, rientrando nel panorama delle sue funzioni di giustizia anche la tutela di essi, quando siano conformi a legge.
L’obiettività del P.M. è evidenziata dalla sua esclusiva soggezione alla legge, nell’interesse generale e, in quanto pur sempre connessa al suo ruolo di parte, tuttavia, è quantitativamente minore della imparzialità del Giudice, istituzionalmente super partes.
Egli è comunque tenuto a «
svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (art. 358 c.p.p.). 

  • Tipologia delle funzioni

La classificazione delle funzioni del P.M. rispecchia la sua posizione nel corso del procedimento prima di “soggetto” e poi di “parte” processuale.

  1. funzione inquirente, che consiste nell’attività investigativa preliminare all’eventuale fase del processo e diretta a ricostruire le modalità del fatto-reato ed a individuare il colpevole. Tale attività è svolta personalmente dal P.M. anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria, cui può delegare il compimento di specifici atti ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi l'indagato che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (art. 370 c.p.p.). Tale attività comprende anzitutto l'acquisizione della notizia di reato. Da tale momento il P.M., con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, svolge tutti gli atti investigativi diretti alla ricostruzione del fatto reato e alla scoperta dei suoi autori: svolgerà quindi accertamenti tecnici, perquisizioni, sequestri, assunzione di informazioni, individuazione di persone o cose, interrogatorio dall'indagato.
  2. funzione di incriminazione (azione penale), che consiste nel promuovimento dell’azione penale, ad opera del P.M. attraverso una richiesta ad un Giudice di pronunciarsi, in via preliminare o con piena cognizione, in ordine ad un reato ascritto ad un imputato (art. 405 c.p.p.).
    L’atto di incriminazione è, cronologicamente, situato alla fine della fase investigativa e ne rappresenta lo sbocco ineluttabile, in alternativa alla richiesta di archiviazione.
    L’atto di promuovimento dell’azione penale segna, altresì, l’inizio del processo in senso stretto o costituisce prerogativa esclusiva del P.M.
  3. funzione requirente, che consiste nel rivolgere al Giudice, esattamente come fa l'imputato, una serie di richieste (requisitorie) [1], già investito dell’azione penale, ed è finalizzata a fare proseguire il processo verso la sentenza irrevocabile. La funzione corrisponde al ruolo propulsivo del P.M. ai fini della realizzazione di una corretta pretesa punitiva, eventualmente anche a mezzo di impugnazione dei provvedimenti del Giudice.
  • Le richieste del P.M. al Giudice hanno contenuto:
  1. procedurale, se sono meramente propulsive dell'iter procedurale (arttt. 416, 438, 450, 453, 468, 507, 598, 603  c.p.p., ecc);
  2. di merito, se attengono direttamente alla definizione del processo nel merito della res judicanda e, quindi, alla condanna o al proscioglimento (artt.444, 459, 523 c.p.p., ecc.).

Presso ogni Tribunale e ogni Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione è costituito un Ufficio del Pubblico Ministero. I vari uffici del P.M. sono strutturati in livelli organizzativi “paralleli” a quelli dei corrispondenti uffici giudicanti.

 


 


[1] La requisitoria può riferirsi al rito (es. giudizio immediato, giudizio per decreto, citazione di testi, cross examination, periti o consulenti tecnici) ovvero al merito (es. applicazione della pena patteggiata, richiesta di condanna)i o controesame dei testi delle parti ovvero richiesta di patteggiamento, ecc.