Colpa generica e specifica

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La colpa consiste nella inosservanza di precauzioni doverose. Quando essa si verifica per omissione di cautele, per violazione di regole di prudenza, di attenzione o diligenza, si denomina «colpa generica»
La colpa generica, pertanto, è connessa alla violazione di generiche regole cautelari (non scritte) e si sostanzia quando l’evento si verifica per:

  1. imprudenza
  2. imperizia
  3. negligenza

Si ha «imprudenza» quando il soggetto agente tiene una determinata condotta con “avventatezza” e “senza ponderazione”.

  • Fra le ipotesi di imprudenza rientra, ad esempio, il caso in cui un sinistro marittimo (collisione) con conseguenze mortali si verifica a causa di un colpo di sonno del timoniere di una delle navi coinvolte.

Dall'esempio appena fatto, il timoniere della nave risponderà del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se si accerta che il sonno fu dovuto a «motivi fisiologici» (come la stanchezza, la precedente ed abbondante consumazione del pasto, ecc.) e, quindi alla “grave imprudenza“ di essersi messo alla condotta dell’unità malgrado le non buone condizioni fisiche.
Il timoniere non risponderà invece del reato suddetto se il sonno fu dovuto a “caso fortuito” e cioè, a «cause patologiche» del tutto improvvise e imprevedibili. 

La «imperizia» è rappresentata dalla “incapacità” o “scarsa abilità” o “insufficiente preparazione” a svolgere determinate attività o professioni che esigono particolari cognizioni tecniche.

  • Fra le ipotesi di imperizia, rientra, ad esempio, quella del membro di equipaggio che si pone al timone della nave senza avere sufficiente dimestichezza con il mezzo e, a causa della limitata abilità, finisce per incagliarsi sugli scogli.

La «negligenza» è l’atteggiamento psichico di chi “manca di attenzione” nel compimento di una attività, di chi agisce con “trascuratezza” e “senza accortezza”.

  • Risponde, ad esempio, del reato di omicidio colposo dovuto a negligenza, il medico che dimentica uno strumento operatorio nel corpo del suo paziente poi deceduto a seguito dell’infezione così procuratagli.

La «colpa specifica», consiste invece nella inosservanza di “regole scritte” e precisamente nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, ecc.
Come emerge dalla indicazione fornita, l’origine delle regole scritte è la più varia perché non è solo la legge o il regolamento (ad esempio: le norme del Codice della strada, del Codice della navigazione o del rispettivi Regolamenti di esecuzione) ma può essere un qualsiasi provvedimento amministrativo (ad esempio: un ordine di servizi o di polizia, ecc.) e secondo alcune sentenze, le regole della disciplina sportiva.

 

 

Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere fra:

  1. colpa incosciente (manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso)
  2. colpa cosciente (manca la volontà ma non anche la previsione)