Mezzi di redazione del verbale

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Riguardo i mezzi va rilevato che il Codice di rito li gradua attraverso un ordine preferenziale, prevedendo all’art. 134 c.p.p.:

  1. la stenotipia, nel qual caso occorrerà procedere alla trascrizione in caratteri comuni dei nastri impressi, entro il giorno successivo a quello in cui sono stati formati (art. 138 c.p.p.), in modo che i nastri e relativa trascrizione possano essere uniti agli atti del processo;
  2. altro strumento meccanico, intendendo con tale espressione qualunque mezzo idoneo, allo stato della scienza e della tecnica, a riprodurre le dichiarazioni del soggetto che le ha rese;
  3. la scrittura manuale, in caso di impossibilità di ricorso ai mezzi precedentemente indicati.

Se si utilizza la forma riassuntiva, per difficoltà di reperire personale specializzato nella stenotipia, deve essere effettuata anche la riproduzione fonografica (soprattutto nella forma della registrazione) che è un mezzo di documentazione integrale del verbale.

La forma riassuntiva può essere utilizzata senza riproduzione fonografica o utilizzo di strumenti meccanici (macchina da scrivere) nei casi in cui si tratti di atti a contenuto semplice, di limitata rilevanza o quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici (art. 140 c.p.p.).
In tutti i casi di verbalizzazione descritti, se i criteri adottati sono ritenuti insufficienti, può procedersi alla riproduzione audiovisiva qualora questa sia ritenuta assolutamente indispensabile.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento, ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze da indicare specificamente nel Verbale, che impediscono la documentazione contestuale.
Circa il contenuto del verbale, si deve fare riferimento agli artt. 136 e 137 c.p.p., in particolare per quanto concerne l’obbligo di sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha redatto, in quanto la mancanza di sottoscrizione ne comporta
la nullità[1] 

 


[1] Il verbale è nullo quando:vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’Pubblico Pubblico Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).