Adempimenti conseguenti l'arresto ed il fermo

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Sotto la rubrica «Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo» l’art. 386 del c.p.p. prevede una serie di attività che la Polizia Giudiziaria deve compiere, così sintetizzate:

  1. Eseguito l’arresto o il fermo, la Polizia Giudiziaria ne dà immediata comunicazione al Pubblico Ministero e pone l’arrestato o il fermato a disposizione del medesimo Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore (pena, l’inefficacia[1] dell’arresto o del fermo);
  2. il Pubblico Ministero, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo, richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari (o Giudice del giudizio direttissimo);
  3. il GIP, al più presto e comunque entro le 48 ore successive, fissa l’udienza decidendo quindi sulla convalida al più tardi entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione.
  • Il G.I.P., fissa l’udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, dell’arrestato o del fermato. L’udienza di convalida consiste in un controllo sulla legalità dell’arresto o del fermo e, con l’eventuale adozione di una misura coercitiva stabile (custodia cautelare in carcere) e non provvisoria come l’arresto o il fermo, ovvero con la liberazione dell’arrestato o del fermato a piede libero.
  • Nell’ambito dell’informativa, la Polizia Giudiziaria deve:
  1. dare immediata notizia dell’esecuzione dell’arresto o del fermo al PM;
  2. porre l’arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto o dal fermo (la messa a disposizione, avviene mediante la conduzione in carcere dell’arrestato o del fermato);
  3. condurre, l’arrestato o il fermato in istituto di custodia, sempre entro 24 ore e, sempre entro il medesimo termine trasmettere il verbale di arresto o fermo (il PM potrebbe autorizzare una maggiore dilazione);
  4. avvertire, l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
  5. informare, appena ricevuta la nomina il difensore di fiducia o, in mancanza quello d’ufficio (designato dal PM) (costituisce grave infrazione disciplinare dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia);
  6. dare, senza ritardo, avviso dell’arresto o del fermo ai familiari (solo con il consenso dell’arrestato o fermato, non occorre il consenso nel caso di minore).
  • Attenzione !
  1. Quando l’arresto in flagranza è stato operato per gravi delitti concernenti la produzione o il traffico illecito di sostanze stupefacenti e nei confronti di uno straniero, gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, che lo hanno eseguito, ne danno comunicazione al Prefetto (eventuale espulsione).
  2. Per prevenire eventuali reazioni o tentativi di fuga è consentito ammanettare l’arrestato o il fermato. In proposito deve ricordarsi che:
  1. le modalità di esecuzione di tutte le misure che privano della libertà personale devono sempre salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto;
  2. specie nel corso delle traduzioni, va perciò assicurato il fondamentale rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza della persona, adottando ogni possibile provvedimento sia per proteggere la persona stessa dalla curiosità del e da ogni specie di pubblicità, sia per evitarle inutili disagi;
  3. l’inosservanza delle disposizioni stabilite per evitare che le traduzioni di arrestati e fermati diventino forme di spettacolo, costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari;
  4. salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza, è vietato l’uso delle manette nelle traduzioni di arrestati o fermati minorenni. Nelle traduzioni individuali di maggiorenni, l’uso delle manette ai polsi è invece consentito solo quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga. Tale valutazione spetta al PM che ha disposto la misura e alla PG se l’arresto o il fermo è avvenuto di sua iniziativa;
  5. tali previsioni illustrate con riferimento alle modalità delle traduzioni, valgono anche per l’arresto in flagranza e il fermo.

Agli adempimenti materiali conseguenti all’arresto o al fermo (si pensi a quelli relativi agli avvisi, alla traduzione in istituto di custodia, alla trasmissione dei verbali), possono provvedere anche Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito la misura (art. 120 att.).

  • Si ricordi che !
  1. la nomina del difensore di fiducia può essere fatta anche da un prossimo congiunto (art. 96 comma, 3 c.p.p. );
  2. costituisce grave infrazione disciplinare dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia (art. 25 att.);
  3. il difensore ha immediato il diritto al colloquio con il suo assistito salvo che il colloquio non venga differito dal Pubblico Ministero o dal GIP (art. 104);
  4. l’obbligo di comunicazione al difensore dell’avvenuto arresto o fermo sorge immediatamente ed esso si spiega con la necessità di porre l’arrestato o il fermato nelle condizioni di disporre subito dell’assistenza difensiva e di esercitare il diritto al colloquio.

L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione da parte della Polizia Giudiziaria può concretare – a carico di questa – il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.) (Cassazione 18/10/1996). 

 


[1] L’arresto o il fermo diviene inefficace se non è osservato il termine («al più presto e comunque non oltre 24 ore») entro il quale l’arrestato o il fermato deve essere posto a disposizione del Pubblico Ministero (art. 386, comma 3 c.p.p.).
L’inosservanza del termine produce il diritto dell’arrestato o del fermato alla immediata liberazione a opera della stessa Polizia Giudiziaria (art. 389 comma 2), del Pubblico Ministero (art. 389, comma 1 c.p.p.) o del G.I.P. (art. 391, comma 4 c.p.p.).
L’arresto o il fermo diviene inefficace (e l’arrestato o il fermato ha diritto alla immediata liberazione) anche nel caso in cui la Polizia Giudiziaria non osserva il termine entro il quale deve trasmettere al Pubblico Ministero il relativo Verbale (art. 386, commi 3 e 7 c.p.p.). Il P.M. può peraltro dilazionare la trasmissione del Verbale (può essere disposta anche oralmente).