Il Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste nazionali dagli inquinamenti

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Rispetto alla dimensione pianificatoria, vista la presenza di una pluralità di soggetti e di mezzi coinvolti a vario titolo nell’attività di prevenzione e di intervento in caso di inquinamento, la normativa nazionale prevede una pianificazione operativa strutturata su due livelli:

  1. locale
  2. nazionale

E’ stato approvato nel 1998 il “Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino e per gli interventi di emergenza in mare”, al cui interno sono analiticamente disciplinati i procedimenti da seguire per affrontare gli eventi inquinanti, secondo la loro gravità. In particolare si dispone che, in presenza di un inquinamento di piccola rilevanza, sono competenti a provvedere le Autorità marittime locali, le quali devono comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare[1] gli interventi effettuati.

Il criterio base cui si ispira la Legge n. 979/82 è caratterizzato dalla entità del danno che un inquinamento può provocare nei riguardi degli interessi nazionali, della salvaguardia della vita umana e dell’ambiente in mare e lungo le coste.

Il piano trova applicazione in tutti i possibili inquinamenti marittimi o costieri qualunque siano le fonti e le situazioni che li hanno originati. Poiché  un inquinamento può verificarsi in forme, modalità e situazioni diversissime, non è possibile, peraltro, dettare norme dettagliate ma solo dare direttive che siano valide in ogni circostanza.

► Il piano agisce su tre livelli temporali:

  • al primo livello, il piano operativo di pronto intervento locale, predisposto da ciascuna Capitaneria di Porto ed i vari piani provinciali di emergenza di protezione civile, per quanto attiene l’inquinamento su costa;
  • al secondo livello, un pianto di pronto intervento nazionale, che comincia ad essere operativo con l’attivazione del Centro Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, nel momento in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da notizia dell’avvenuta dichiarazione  di emergenza. E’ stato approvato nel 1998 dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il “Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino e per gli interventi di emergenza in mare”,
  • al terzo livello, un “pianto di pronto intervento nazionale, per la difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti” [2] , edito nel 1993 dal Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di rendere agevole la scelta delle operazioni da intraprendere, è opportuno fare una distinzione degli inquinamenti, tenendo conto delle diverse possibilità e disponibilità dei mezzi con i quali vengono affrontati gli sversamenti in mare.

In relazione all’ampiezza, natura e alla zona inquinata si possono distinguere, pertanto:

  1. piccoli inquinamenti, intendendosi come tali quelli di facile contenimento o neutralizzazione, interessanti un’area di mare o di litorale poco estesa, affrontabili con  l’intervento dei mezzi e delle attrezzature localmente disponibili e, quindi mediante l’applicazione del “Piano di pronto intervento locale” redatto dal Capo del Compartimento marittimo di intesa con il Prefetto. Limitatamente agli idrocarburi si considerano «piccoli inquinamenti» quelli di entità non superiori a 100 mc.
  2. medi inquinamenti, quelli che non possono essere immediatamente contenuti o neutralizzati, interessanti un’area di mare o di litorale estesa, non affrontabili con l’intervento dei mezzi localmente disponibili e per i quali il Capo del Compartimento debba richiedere l’intervento di uno o più “Centri operativi periferici” (C.O.P.) e, quindi mediante l’applicazione del “Piano di pronto intervento redatto dai predetti C.O.P”. Tali inquinamenti possono anche determinare situazioni di “emergenza locale” per particolari caratteristiche della zona interessata o azione particolarmente tossica dell’inquinante. Limitatamente agli idrocarburi si considerano «medi inquinamenti» quelli di entità stimabile compresa tra 100 e 1000 mc.
  3. grandi inquinamenti, quelli di difficile contenimento o neutralizzazione, interessanti un’area di mare o di litorale molto estesa e per il quale il Capo del Compartimento debba richiedere l’intervento dei mezzi di più “Centri operativi periferici”, e l’applicazione del “Piano Nazionale di pronto intervento”.

Un grande  inquinamento può determinare situazione di “emergenza nazionale” quando si ritiene che non possono fronteggiarsi con i mezzi di cui l’Amministrazione Marittima dispone o può disporre. In particolare rientrano nella situazione di emergenza nazionale i  seguenti casi (sempre che non siano fronteggiabili con i mezzi che dispone il nostro Ministero):

  1. inquinamento da idrocarburi che minacci di provocare il disastro ecologico nei tratti di costa e di litorale di particolare pregio e valore, con conseguenti rilevanti danni economici e ambientali;
  2. inquinamento da altre sostanze nocive, con riferimento al grado di minaccia per l’incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche, oltre che per il presumibile grave danno economico e ambientale;
  3. ogni altra situazione di grave pericolo che richieda l’impiego di mezzi (terrestri, navali ed aerei) per l’evacuazione e la bonifica delle zone colpite dall’inquinamento.Limitatamente agli idrocarburi si considerano «grandi inquinamenti» quelli di entità stimabile superiore a 1000 mc.

Questo tipo di classificazione degli inquinamenti in relazione alla possibilità di affrontarli permette di poter intervenire in base alla reale situazione

► Emergenza

Qualora il pericolo di inquinamento o l’inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza e non è fronteggiabile con i mezzi di cui dispone il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene richiesto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e su richiesta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la emissione della «dichiarazione di emergenza nazionale».

In tale caso il Ministro del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del “piano di pronto intervento nazionale” (art.11 L. 979/82). Il piano comincia ad essere operativo con l’attivazione del centro operativo del Dipartimento nel momento in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da notizia dell’avvenuta dichiarazione di emergenza nazionale.

 


[1]  Alla luce dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 537 del 24.12.93 e del correlato D.M.19.1.94, sono state trasferite al Ministero dell’Ambiente tutte le funzioni in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino in precedenza attribuite al soppresso Ministero della Marina Mercantile. A seguito di tali provvedimenti normativi è, quindi, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che provvede, nel quadro del Servizio Nazionale di Protezione Civile, d’intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti. Più precisamente, nel disimpegno di tale delicata competenza, il Ministero dell’Ambiente si avvale, a livello centrale, della Direzione per la Protezione della Natura (ex Servizio difesa Mare - DIFMAR) e dell’Istituto Centrale di Ricerca Applicata al Mare (ICRAM), entrambi istituiti presso lo stesso Ministero. A livello periferico, organi funzionalmente dipendenti, in questo specifico campo, dal Dicastero dell’Ambiente sono, invece, le Capitanerie di Porto, alle quali la normativa vigente assegna il compito di attuare il c.d. “pronto intervento”, in stretto contatto con i Centri Operativi Periferici esistenti presso i Servizi Supporto Navale (S.S.N..) delle Direzioni Marittime.

[2] Inquinamenti da idrocarburi: la conseguenza dell’immissione in mare di petroli e derivati, elencati nell’Allegato 1 e relativi aggiornamenti della Marpol 73/78, nonché dall’Allegato A della Legge n. 979/82  e successive modificazioni. Inquinamenti da altre sostanze nocive: la conseguenza dell’immissione in mare delle sostanze elencate nell’Allegato II e relativi aggiornamenti alla Marpol 73/78, nonché di quelle di cui all’allegato A e successive integrazioni della legge 31.12.1982 n. 979