Il nuovo riparto di competenze sul demanio marittimo
- La fase transitoria del processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi afferenti il demanio marittimo ed il mare territoriale alle Regioni ed agli Enti Locali è stata caratterizzata da dubbi interpretativi, peraltro accresciuti da una continua evoluzione normativa, nonché dalla disaffezione delle precedenti amministrazioni, titolari delle relativi funzioni, di abbandonare i loro tradizionali poteri, specie per quanto concerne i porti.
Solo dopo diverse pronunce della Corte Costituzionale, l'ultima in ordine di tempo la n. 344/2007, è stato definitivamente chiarito il nuovo quadro normativo, anche per quanto concerne i porti d'interesse regionale ed interregionale, a mente del quale spettano alle Regioni e per il principio di sussidiarietà ai Comuni, le competenze relative all'esercizio delle funzioni amministrative nei porti di 2^ categoria, classe III (porti di interesse regionale ed interregionale con funzione turistica e peschereccia).
La Corte Costituzionale, riprendendo i principi statuiti in altre sentenze (255/2007, 90/2006) ha stabilito infatti, che non spetta allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni demaniali marittime portuali nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, così come definiti dall'articolo 4 della legge 84/94: riferendosi, cioè a quei porti o specifiche aree portuali, che non sono finalizzati alla difesa militare o alla sicurezza dello Stato, ne sono sedi di Autorità Portuale. Quanto stabilito dal Giudice delle Leggi è la diretta conseguenza del nuovo impianto normativo, coltivato nel tempo e che è sbocciato nella Legge Costituzionale 3/2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione.
- A seguito del nuovo quadro normativo il Comune è oggi titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, che il Codice della Navigazione affidava alle Capitanerie di Porto e che consentono all'Ente Locale, l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi.
Diverse Regioni, con diverse leggi regionali, hanno conferito ai propri Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, intendendosi per beni demaniali – come si è avuto modo di dire - quelli elencati nell'art. 822 del c.c. e 28 del codice della navigazione. Ciò altro non è che il risultato del nuovo assetto costituzionale che, introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, e che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.
L'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo rientra in un principio di organizzazione dello Stato finalizzato ad avvicinare, nella massima possibile misura, la gestione della res pubblica ai cittadini, permettendo da un lato di adeguare l'azione degli amministratori alle specifiche e differenziate richieste della collettività sottostanti attraverso un più intenso dialogo tra cittadini e P.A., volto ad arricchire di contenuti partecipativi l'azione dei pubblici poteri, secondo i principi di una corretta e funzionale democrazia, e dall'altro di evitare l'accentramento burocratico ed il conseguente formarsi di una grossa burocrazia regionale.