Ordinanza sanzionatoria: tipologia
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Le «Ordinanze sanzionatorie» possono, altresì, dividersi in:
- Ordinanza-ingiunzione: tale provvedimentio costituisce esercizio della potestà sanzionatoria e di autotutela decisoria ed esecutiva, estrinsecatesi in un atto che fa assumere efficacia diretta nella sfera giuridica e patrimoniale del privato che col proprio fare ha commesso una violazione amministrativa. Anche tali provvedimenti sono soggetti all’obbligo di motivazione[1] .
- Ordinanza di archiviazione: detto provvedimento si estrinsa di fatto in un ulteriore esercizio del potere di autotutela decisoria della Pubblica Amministrazione – prevista dall’art. 18 della L. 689/81 e richiamata parimenti da altre norme (art. 21 octies della Legge n. 241/90 - così come introdotto dalla Legge n. 15/05) e richiamata anche dalla giurisprudenza quale esercizio di un potere discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione. In questo caso la Pubblica Amministrazione giudicante agisce in posizione di terzietà, ma assume comunque una tutela di un pubblico interesse (che si concretizza nel principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione: prova ne è il fatto che, mentre l’Ordinanza-Ingiunzione può essere impugnata dal contravventore se in essa vede leso il diritto di difesa o quant’altro a suo favore, analoga facoltà non è riconosciuta all’Organo di appartenenza dell’agente accertatore, al quale l’ordinamento e la giurisprudenza non riconoscono titolo per impugnare invece l’ordinanza di archiviazione[2].
- Ordinanza di sequestro: trattasi di attività prevista espressamente dall’art. 19 della L.689/81; in questo caso tuttavia si tratta di un atto ricognitivo in quanto si limita a riaffermare la validità di un sequestro già effettuato in prima facie dagli agenti accertatori, con una fase però valutativa con la quale si rigetta la richiesta contraria prodotta da colui che aveva subito il sequestro medesimo. Normalmente costituisce "atto prodromico" alla successiva confisca – altro provvedimento amministrativo previsto dagli artt. 20 e 21 della citata legge - di natura ablativa e a titolo definitivo, esercitato parimenti a mezzo Ordinanza.
[1] Cass. Civ. – Sez. I^ - Sent. n° 519 del 13.0105.
[2] Cass. Civ., - Sez. I^ - Sent. n° 3038 del 15.02.07 )