Ulteriori norme riguardanti la pesca ricreativa subacquea

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  • Distanza di rispetto-limitazioni

Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n 1639/68, intitolato "Limitazioni"  l’esercizio della pesca subacquea è vietato:

  1. a una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentante da bagnanti;
  2. a una a una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e da reti da posta dei pescatori professionisti;
  3. a una distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
  4. in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Comandante della Capitanerie di porto;
  5. dal tramonto al sorgere del sole;
  6. con l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione (bombole ed erogatore);
  7. è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della “torcia” (es. può essere usata di giorno per individuare e catturare prede in tana).

Per lo svolgimento delle attività di pesca subacquea ricreativa nelle    Zone Mb del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizione del Dlgs 4/2012 e del Regolamento D.P.R. n 1639/68, per quanto attiene, in particolare:

  a. l’esercizio della pesca subacquea ricreativa (articolo 128 bis D.P.R. n 1639/68);

  b. gli obblighi di segnalazione (articolo 130 D.P.R. n 1639/68);

  c.  le norme di comportamento (articolo 139 D.P.R. n 1639/68);

  d. le limitazione di uso del fucile subacqueo (articolo 131 D.P.R. n 1639/68);

  e. la sicurezza e salvaguardia dei pescatori subacquei ricreativi (articolo 128 ter D.P.R. n 1639/68 e articolo 3 D.M.1/6/1987, n. 

      7249);

  f. l’età minima per praticare la pesca subacquea (Dlgs 4/2012) [1]

 

 

[1] L’articolo 6 comma 5 D.lgs. n. 4/12, consente la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari unicamente ai maggiori di anni 16. L’articolo 11 comma 4 lettera b) dello stesso Dlgs 4/0212 punisce con la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro chiunque ceda “un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

L’Ordinanza n. 04/2007 dell’Ente Gestore consente tale tipo di pesca esclusivamente ai maggiori di anni 18, in apnea e dall’alba al tramonto.