Fermo di indiziato di delitto

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L’istituto del fermo di Polizia Giudiziaria è, come l’arresto, una "misura precautelare", privativa della libertà personale. Entrambi hanno una efficacia temporale massima limitata alle 96 ore e possono essere convertiti dal Giudice in una "misura cautelare giurisdizionale", se persistono esigenze cautelari.

Il fermo di indiziato di delitto, qualora ne ricorrono i presupposti, è sempre obbligatorio. Però, qui, l’obbligatorietà ha una ratio diversa da quella sottesa all’arresto obbligatorio. Invero, essa non consegue automaticamente al fatto reato, ma alla condotta dell’indiziato integrante il «pericolo di fuga». Tale pericolo corrisponde alla analoga esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. b, che giustifica l’adozione da parte del Giudice di una misura cautelare personale, che, peraltro, in quest’ultimo caso, può avere anche carattere diverso dalla restrizione in carcere. 

  • I presupposti del fermo

Nella sua forma tipica (art. 384) i suoi presupposti sono:

  1. natura di delitto anche colposo;
  2. gravità del delitto, desumibile dalla sanzione (reclusione pari, nel minimo, ad almeno 2 anni e superiore, nel massimo, ad anni 6; ovvero ergastolo); o al tipo di reato (delitto concernente
    armi da guerra o esplosivi);
  3. irrilevanza della flagranza, ma rilevanza del pericolo di fuga anche dopo cessata la flagranza. 
  • Caratteri differenziali dall’arresto

Il fermo differisce dall’arresto perché:

  1. il fermo, ma non l’arresto, può essere disposto anche dal P.M.;
  2. il fermo può essere eseguito anche fuori dei casi di flagranza;
  3. il fermo presuppone necessariamente e soltanto l’esigenza pre-cautelare del pericolo di fuga;
  4. il fermo, se ne ricorrono i presupposti normativi, è sempre obbligatorio;
  5. il fermo, a differenza dell’arresto, non è mai eseguibile da privati. 
  • Organi legittimati

Legittimati al fermo sono:

  1. in primo luogo il P.M.;
  2. in via suppletiva, la P.G. (Ufficiali ed Agenti), quando non è possibile attendere l’intervento del P.M. e cioè quando:
    -   il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini;
    -   l’indiziato è identificato in un secondo momento dalla P.G.;
    -   il pericolo di fuga è successivamente sopravvenuto.

Il fermo è quindi un provvedimento limitativo della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone nei confronti di chi, non sorpreso in flagranza di un reato, risulta gravemente indiziato di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 6 anni e non inferiore nel minimo a 2 anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o commesso per finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. tale provvedimento può essere disposto allorché «specifici elementi...anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato», fanno ritenere fondato il pericolo di una sua fuga (art. 384 comma 1, c.p.p.).

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono operare il fermo prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini se ricorrono i presupposti sopra indicati oppure, dopo che il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini, se «sia successivamente individuato l'indiziato ovvero, sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero» (art. 384 commi 2 e 3 c.p.p.).

Il fermo è vietato allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).

  • Caducazione del fermo

Allorché il provvedimento di fermo venga adottato con decreto del P.M., se esso rimane ineseguito per la tempestiva fuga dell’indiziato, perde automaticamente efficacia; sicché il P.M. per la cattura dell’indagato dovrà avanzare ordinaria richiesta di misura cautelare (art. 272 e ss.) al Giudice.