Protezione di cavi e condotte sottomarine
La Convenzione di Montego Bay, che disciplina analiticamente l’attività di posa di cavi e di condotte stabilendo uniformemente un regime di libertà per tutti gli Stati in tutti gli spazi marittimi (con esclusione del mare territoriale), non prevede esplicitamente un "potere di visita" sulle navi di Stati terzi che abbiano provocato la rottura o il danneggiamento dei cavi in alto mare, pur prescrivendo l’obbligo di ogni Stato di punire come illecita l’attività colpevole delle proprie navi.
Occorre, pertanto, risalire alla Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884, tuttora peraltro valida ed efficace, per trovare una fonte normativa che attribuisca, chiaramente ed inequivocabilmente, un potere di coercizione alle navi da guerra (fermo e diritto di visita, con eventuale inoltro allo Stato di bandiera, per via diplomatica, di un rapporto di visita) nei confronti di tutte le navi degli Stati contraenti che abbiano causato la rottura o il danneggiamento di cavi sottomarini.