I fatti illeciti e le sanzioni

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Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:

-  illecito civile
-  illecito amministrativo
-  illecito penale
-  illecito penale militare

Si ha «illecito civile», allorché il privato con il proprio comportamento contrario alla norma lesiva di un diritto (assoluto come la proprietà o relativo come il diritto di un credito), procura all’individuo un «danno patrimoniale» con il conseguente obbligo giuridico di «risarcire il danno» stesso (responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.). La sanzione civile è inflitta dal Giudice in sede civile.

  • Si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità di chi danneggia un bene. Ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. (Risarcimento per fatto illecito) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Si ha «illecito amministrativo» allorché la trasgressione commessa da un privato, violando un «dovere generale» posto dallo Stato a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, per scelta del legislatore, è sottoposta a quella particolare "sanzione" chiamata appunto «amministrativa» (normalmente pecuniaria oppure di altro tipo). La sanzione amministrativa è inflitta di norma dall’Autorità amministrativa[1].

  • Ad esempio, chiunque esercita la pesca in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale (riconosciute come aree di riproduzione e accrescimento)… (art. 10, comma 1 lett. b, D.lgs. n. 4/2012 – art. 98 D.P.R. 1639/68) è punito è punito con la sanzione amministrativa (art. 11, comma 1 D.lgs. n. 4/2012) del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro (pagamento in misura ridotta pari a 4.000 €).

L’art. 12, commi 1 e 2 D.lgs. n. 4/2012, prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (si tratta di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/81).

  • Ad esempio, chiunque viola i divieti e i vincoli contenuti nei decreti di costituzione delle riserve marine (art. 25 e ss. legge n. 979/82) è punito con la sanzione amministrativa (art. 30, comma 2, Legge n. 979/82) da 103 € a 2.852 € (pagamento in misura ridotta pari a 206 €). La Capitaneria di Porto, ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 979/82,procede alla confisca amministrativa di cose, strumenti e attrezzi attraverso i quali è stata commessa la violazione.
  • Ad esempio, chiunque viola il divieto di navigare a motore al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con mezzi adeguati (art. 19, 3° comma, lettera e), della Legge 06/12/1991 n. 394) è punito con la sanzione amministrativa (art. 30, comma 1-bis, della Legge 06/12/1991 n. 394, aggiunto dall'art. 4, 2° comma, della Legge 08/07/2003 n. 172) del pagamento di una somma da 200 € a 1.000 € (pagamento in misura ridotta pari a 333 €). “I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)" - (art. 2, comma 9-bis, della Legge 394/91)
  • Ad esempio, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto "senza avere conseguito la prescritta abilitazione" è soggetto alla sanzione amministrativa (art. 53, comma 1 D.lgs, n. 171/2005 del pagamento di una somma da 2.066 € a 8.263 € (pagamento in misura ridotta pari a 2.754,33 €). La stessa sanzione si applica a chi assume ovvero ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto "senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti". La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di nave da diporto.

Si ha «illecito penale» (= reato), allorché il comportamento contrario alla norma (azione od omissione), viene punito con una «sanzione penale» (pena e misura di sicurezza).
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e interessi altresì rilevanti come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.

  • Ad esempio, è punito con l’ergastolo o la reclusione chi è riconosciuto responsabile di un omicidio (artt. 575 c.p. e 1150 Cod. nav..) ovvero è punito con l’internamento in un riformatorio giudiziario il minore riconosciuto responsabile di un omicidio (art. 575 c.p.).

Si definisce «illecito penale militare» o semplicemente reato militare, qualunque violazione della "legge penale militare", a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.

  • Ad esempio, è punito con la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un superiore (artt. 186, comma 2 e 187 c.p.m.p. – insubordinazione con violenza)[2], o è punito con l’ergastolo o la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un inferiore (art. 195, co.2 c.p.m.p. – violenza contro un inferiore) ovvero è punito la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di furto (art. 230 e 231 c.p.m.p. – furto militare).

 

 

Le «sanzioni penali» sono dunque le più drastiche: possono consistere anche nella privazione della libertà personale del trasgressore (pene detentive: ergastolo, reclusione e arresto) e hanno un significato particolarmente infamante.

E in particolare, le sanzioni penali si "distinguono" da quelle amministrative perché:

  1. possono essere introdotte solo da leggi statali, e non anche da leggi regionali;
  2. incidono sulla libertà personale;
  3. producono le conseguenze delle sanzioni penali (vengono ad esempio registrate nel casellario giudiziale);
  4. implicano un giudizio di disvalore etico-sociale nei confronti di coloro cui vengono applicate;
  5. sono inflitte dal Giudice.

 


[1] Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)

[2] Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).