Violazioni in materia di pesca (Capo II, art. 11 del D.lgs. N. 4/2012)

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Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.

Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella  detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").

Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.

Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:

  • pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri, ecc.);
  • idanneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi;
  • esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati;
  • sottrazione dell’oggetto della pesca di terzi.

Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.

Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:

  • reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità;
  • possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel Registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell’esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto);
  • raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso);
  • inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti;

Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.

In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:

  • da 5 kg a 10 kg           da 500 a 3.000 euro;
  • da 10 kg a 50 kg         da 2.000 a 12.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5 gg lavorativi;
  • maggiore di 50 kg      da 12.000 a 50.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi.

Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).

La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.

  • Ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un Verbale con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento (p.m.r.) pari a 1.000 euro.

Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).

Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda

Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.

Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).

  • Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada.