Le baie giuridiche e le baie storiche

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La principale eccezione al criterio generale della linea di bassa marea è quella relativa alle “baie” (art. 10 Cnudm): infatti, in virtù di un’antica norma consuetudinaria, codificata dalla Convenzione di Montego Bay ed ancor prima dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale, in presenza di una insenatura che penetri profondamente nella costa, lo Stato costiero può tracciare una "linea di base retta" congiungente i punti di entrata naturali, a condizione che siano osservati due requisiti geometrici (= Regola del Semicerchio ):

  1. la superficie dell’insenatura deve essere «uguale o superiore» a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata attraverso la sua entrata;
  2. la linea di chiusura dell’insenatura non può superare le 24 miglia.

 

                        Baie giuridiche                                                                               Baia non giuridica

 

Rispettando questi criteri geometrici, si è in presenza di una baia in senso giuridico c.d «baia giuridica», sicché le acque che si trovano all’interno di essa sono considerate acque interne.
Qualora il segmento di chiusura sia "maggiore di 24 miglia", gli Stati sono autorizzati a tracciare una linea di base di tale misura all’interno della baia, in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque.
La Convenzione di Montego Bay 1982 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette «baie storiche».
La nozione di baia storica non è codificata in Diritto internazionale[1] . In assenza di una specifica norma positiva, per delineare il concetto di baia storica è dunque necessario rifarsi alla teoria ed alla prassi del Diritto internazionale marittimo che annovera svariati esempi di baie considerate storiche, quali la Baia canadese di Hudson (50 miglia di apertura), la Baia sovietica di Pietro il Grande (103 miglia di apertura), le baie del Mediterraneo: Golfo di Taranto (60 miglia di apertura) e Golfo della Sirte (306 miglia di apertura, in Libia).
Il termine di baia storica fu adoperato per la prima volta nel corso della riunione dell' «Istitut de Droit International», nel marzo del 1894 a Parigi, in cui fu riconosciuta come legittima la pretesa di sovranità su una baia purché fondata su un uso continuo e secolare della zona interessata. 

Baie storiche (Pietro il Grande, Taranto, Sirte)

La dottrina più recente ravvisa il vero fondamento di questo eccezionale istituto, non soltanto in un generico riferimento a «titoli storici», ma anche nella sussistenza di particolari caratteristiche «fisico-geografiche» alle quali si accompagni l'elemento dell'effettivo esercizio nel tempo di una esclusiva potestà di governo da parte di un solo Stato, si da lasciar constatare la sussistenza di stabili e continui vincoli di intimità tra le acque della baia e il territorio dello Stato costiero affinché su tali acque si irradi, con la stessa intensità che sul mare territoriale, la sovranità del medesimo.

Pertanto, perché possa affermarsi la storicità di una baia occorre dimostrare la presenza dei seguenti requisiti [1]:

  1. aperto, notorio ed effettivo esercizio di autorità sull'area da parte dello Stato che proclama il diritto;
  2. esercizio continuo di autorità;
  3. acquiescenza degli Stati terzi nei confronti dell'esercizio di autorità (l'acquiescenza è però intesa non tanto come semplice assenza di proteste, quanto piuttosto come prova che i Paesi stranieri sono a conoscenza della pretesa).

La prassi internazionale è nel senso di un eccessivo ricorso alla chiusura delle insenature da parte degli Stati costieri, per il tangibile vantaggio strategico, politico ed economico che deriva dall’estensione tanto considerevole delle proprie acque interne.
La letteratura internazionalista sulla materia è ricca di spunti sulla legittimità o meno di numerose baie definite storiche dagli stati rivieraschi; casi controversi che meritano interesse per il nostro studio sono le chiusure del Golfo della Sirte e del Golfo di Taranto.

  • Golfo della Sirte

La Libia ha chiuso il Golfo della Sirte il 10 ottobre 1973, tracciando una linea di base tra Bengasi e Misurata di ben 307 miglia, inglobando così circa 22.000 miglia quadrate di acque interne, per giunta senza nessuno dei criteri di una baia giuridica. L’abnorme provvedimento legislativo dello Stato nordafricano, in cui si invocarono non meglio precisati diritti di sovranità esercitati senza alcun contrasto durante lunghi periodi della storia, oltre ad esigenze di sicurezza della Nazione, colse di sorpresa le potenze occidentali e segnatamente gli Stati Uniti che ritennero l’iniziativa della Libia un tentativo di appropriarsi illegittimamente di una vasta zona di mare internazionale (non riscontrandosi nel golfo della Sirte i requisiti dell’esercizio dell’autorità remoto, effettivo, notorio e continuo).
La mancata revoca delle pretese storiche sulla Sirte provocò una tensione internazionale culminata anche in scontri aeronavali USA-Libia il 23/24 marzo 1986; successivamente gli Stati Uniti hanno a più riprese esercitato i loro diritti di navigazione, transitando nel golfo con una squadra navale o persino svolgendo esercitazioni militari.

  • Golfo di Taranto

Il D.P.R. n° 816 del 26 Aprile 1977 sulle linee di base del mare territoriale italiano ha qualificato “baia storica” il golfo di Taranto, e ne ha previsto la chiusura con una linea tracciata da S. Maria di Leuca a Punta Alice. Il golfo di Taranto, a differenza della Sirte, rientra pienamente in tutti i criteri previsti per la qualificazione di una insenatura come baia giuridica, esclusa ovviamente l’esorbitante lunghezza della linea di chiusura (60 miglia invece delle 24 miglia previste dalla regola del semicerchio delle baie giuridiche).
L’Italia vantava infatti titoli storici (risalenti al Regno delle due Sicilie e ad epoche ben più remote) che dimostrano l’esclusività del potere statale nell’ambito del “Golfo di Taranto“ a vari fini (militari, doganali, di pesca, ecc.). 


Golfo di Taranto: baia storica

Il provvedimento normativo ha comunque il merito di aver cristallizzato l’esistenza dell’esercizio della sovranità dell’Italia sulle acque del Golfo, che, mentre hanno una scarsa valenza come via di comunicazione internazionale, rappresentano il punto focale della difesa marittima della Nazione.
Per questi motivi è ormai pacifica l’acquiescenza degli Stati, rafforzata dall’accordo italo-greco del 24 agosto 1977 di delimitazione della piattaforma continentale, in cui viene pacificamente usato il criterio della linea equidistante le rispettive linee di base, tenendo conto del segmento di chiusura del golfo di Taranto.

 


[1] La normativa vigente (Ginevra 1958, art.7 - n.7 e Cnudm, art. 10 - n.6) prevede infatti che le baie storiche costituiscono una eccezione al principio per cui lo Stato costiero ha il diritto di sottoporre al regime delle acque interne una insenatura nel caso in cui:

  1. rappresenta una baia in senso giuridico, vale a dire una «insenatura ben marcata» avente una superficie almeno uguale a quella del semicerchio il cui diametro sia costituito dalla linea di base dritta, non eccedente le 24 miglia, tracciata tra i punti di entrata;
  2. la costa presenti profonde frastagliature e lo Stato costiero si avvalga della facoltà di includere (anche mediante il tracciamento di linee di chiusura superiori a 24 miglia) all'interno di un sistema complessivo di linee di base.

[2] L'elaborazione del regime giuridico delle baie storiche si è sviluppata ad opera della dottrina e della giurisprudenza degli Stati Uniti; la posizione statunitense sulla materia è stata espressa in varie sedi ufficiali, in particolare, nell'ambito della sentenza del 1975 della Suprema Corte degli Stati Uniti concernente la pretesa dell'Alaska sulla Baia di Kook.