Accertamenti tecnici

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A differenza degli "accertamenti urgenti" che consistono in un’attività di tipo ispettivo, gli «accertamenti tecnici» (art. 348, commi 1 e 4 c.p.p.) sono invece atti assimilabili alle “perizie”, e sono disposti o compiuti per acquisire dati e valutazioni sui fatti, situazioni o materie che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche.

  • Ad esempio, fra gli accertamenti tecnici rientrano quelli volti a stabilire se si è in presenza di un falso documentale o di monete (lampada di Wood) ovvero quelli volti a stabilire, in caso di inquinamento in ambito portuale, le responsabilità dei comandanti di navi, attraverso la comparazione tra un campione di sostanza inquinante rilevato in prossimità al punto di stazionamento di una motocisterna ed il conseguente prelievo di un campione effettuato all’interno della cassa sloop della stessa unità ad opera del servizio chimico del porto o funzionario dell’ASL[1]

La Polizia Giudiziaria non vi può ricorrere quando il compimento di tali atti atipici incide in modo irreversibile sulle scelte del Pubblico Ministero. L’accertamento tecnico è perciò "vietato" alla Polizia Giudiziaria nei casi in cui sia un “accertamento tecnico non ripetibile”.

  • E’ accertamento tecnico non ripetibile, ad esempio, quello che stabilisce se una certa sostanza, di quantità troppo modesta per poter essere campionata, è o meno stupefacente e l’accertamento comporta naturalmente la distruzione del reperto (Narcotest). In questo caso la polizia giudiziaria non può procedere ad accertamento tecnico.

Quanto alla sua documentazione, ne può essere fatta una semplice “annotazione”. L’atto, previa conservazione di una sua copia, è posto a disposizione del Pubblico Ministero e da questi inserito nel fascicolo delle indagini.
Ha piena utilizzabilità fuori del dibattimento, ma non ha alcuna utilizzabilità diretta nel dibattimento anche se può fornire al Pubblico Ministero lo spunto affinché venga disposta una perizia, per porre domane al perito o ai consulenti tecnici delle parti private, per porre domande o contestare a chi a compiuto l’accertamento tecnico gli esiti dello stesso.

► Agli "accertamenti tecnici" può procedersi anche nel corso di "attività di polizia amministrativa", quando cioè, non esiste ancora una notizia di reato (=notizia i reato in senso tecnico) e non esiste ancora un indagato.

  • Può pensarsi ad esempio al caso in cui la polizia amministrativa (Servizio NODM) precede al prelievo di campioni presso uno scarico industriale e, attraverso le analisi, accerta poi la realizzazione di un illecito penale (inquinamento)

Si applicano le garanzie della difesa previste dal Codice (art. 360) quando gli accertamenti modificano in modo irreversibile la situazione preesistente.

► Peraltro, con riguardo ai «prelievi dei campioni» (art. 223 att.) può dirsi:

  1. delle operazioni di prelievo non va dato avviso all'interessato il quale non ha dirtiio di essere assistito da un difensore. Il diritto all'assistenza difensiva sorgerebbe invece se, al momemento del prelievo, l'interessato avesse già assunto la "qualità di indagato" e il prelievo fosse perciò "un'attività di polizia giudiziaria" e non di polizia amministrativa. In tale ipotesi, infatti, il prelievo equivarebbe a un «accertamento urgente/ispezione» che impone le "garanzie difensive" previste dall'art. 354 e 356 c.p.p. se l'atto è compiuto dalla Polizia Giudiziaria a iniziativa (con diritto del difensore di assistere senza avviso) o dall'art. 354 se l'atto è compiuto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del P.M. (con diritto del difensore di assistere previo avviso ferma la possibilità che l'avviso sia omesso o dato con particolari modalità quando vi è pericolo di alterazione delle tracce di reato);
  2. previo "avviso tempestivo" dato anche oralmente, l'interessato o persona di sua fiducia hanno facoltà di presenziare (anche con l'assistenza di un consulente tecnico) alla analisi sui campioni prelevati purché si tratti di analisi delle quali non è prevista (o possibile) la "revisione". Quando è prevista (o possibile) la loro revisione, questa è richiesta dall'interessato e ad essa possono presenziare sia l'interessato che il suo difensore (di fiducia o di ufficio) eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Chi presenzia alle analisi o alla loro revisione può formulare richieste, osservazioni, riserve e proporre specifiche indagini (art. 230);
  3. verbali delle analisi o della revisione delle stesse sono trasmessi al P.M. quando gli viene riferita la notizia di reato (art. 347).;
  4. se sono state osservate le disposizioni indicate al n. 2, i verbali delle analisi o di revisione delle stesse che "non sono ripetibili" sono raccolti nel «fascicolo per il dibattimento» (art. 341). Se si tratta di analisi o di revisioni "ripetibili", la loro documentazione è invece inserita nel «fascicolo del P.M.» (art. 433).

 


[1] Per quanto concerne le modalità da rispettare nell’operazione di campionamento per accertamenti di polizia giudiziaria è opportuno che i Comandi concordino preliminarmente con il Ministero gli adempimenti da osservare.