L’applicazione del diritto penale militare e il procedimento penale

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Il Diritto penale militare è quel complesso di norme, che ha normalmente come “destinatari” i militari, mediante cui lo Stato vieta determinati comportamenti, ritenuti antisociali, minacciando ai trasgressori “sanzioni penali militari”. Il Diritto penale militare ricomprende pertanto tutte le norme che sanzionano con la pena militare un fatto illecito denominato reato.

La funzione del Diritto penale militare è dunque la difesa della società militare contro il reato per assicurare le condizioni essenziali per il funzionamento e l’efficienza delle Forze Armate dello Stato, predisponendo le sanzioni penali a difesa di «beni giuridici o valori ritenuti in un dato periodo storico socialmente più rilevanti». Poiché la pena è la più drastica, infamante e intimidatoria delle sanzioni, essa può essere inflitta solo dallo Stato (e cioè dall’unica istituzione finalizzata ad assicurare lo svolgimento ordinato e pacifico della vita in comune) e solo all’esito di un rigoroso procedimento (=procedimento penale) affidato all’Autorità Giudiziaria (=A.G.) e quindi particolarmente garantito. 

Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli Organi giudiziari (Polizia Giudiziaria, Pubblici Ministeri e Giudici) pervengono attraverso vari momenti e varie fasi all’accertamento, positivo o negativo di un reato e all’applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata. 

  • Per chiarire, può ricorrersi, ad esempio, all’ipotesi prevista dall’art. 230 c.p.m.p - (Furto militare) che dispone: «Il militare, che, in luogo miliare (=caserme, navi, aeromobili, stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio), si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due mesi a due anni. Se il fatto è commesso a danno dell’Amministrazione militare, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Si tratta di una disposizione che vale in astratto (e cioè per qualunque ipotesi di furto militare) e per chiunque si rende colpevole di quel reato. La disposizione si «concretizza» quando, ad esempio, un commilitone sottrae capi di vestiario dagli armadietti di alcuni militari che alloggiano in caserma. In tale ipotesi i Giudici militari sono chiamati ad applicare al caso specifico la disposizione generale ed astratta dell’art. 230 c.p.m.p. Quegli organi esercitano allora la «giurisdizione penale militare» (applicazione al caso concreto di una norma penalmente sanzionata in via generale ed astratta). Tale applicazione concreta avviene attraverso un procedimento rigidamente regolato e che rappresenta, appunto, il «procedimento penale». Il che vuol dire, in altre parole, che quando, ad esempio, ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, spetta ai Giudici accertare, dietro iniziativa di un altro organo statale, il Pubblico Ministero, se nel fatto può essere ravvisato il reato di furto militare e, in caso di accertamento positivo, punire l’eventuale autore del reato (=imputato) infliggendogli la sanzione che è prevista dal Codice penale militare di pace per quel tipo di reato (art. 230 c.p.mp. punito con la reclusione da due mesi a due anni). 

All'accertamento giudiziale del reato ed ai suoi effetti punitivi, si perviene, dunque, attraverso il «procedimento penale». Esso prevede il compimento di atti da parte dei vari soggetti (la Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero, l'imputato, il difensore....) e si articola in vari momenti e varie fasi (come quella delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare (eventuale), del giudizio di primo grado, dell'appello...). Sia l’individuazione dei soggetti del procedimento penale sia l’individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si denominano processuali penali e che, per la loro gran parte, sono collocate nel «Codice di procedura penale» e in altre disposizioni ad esso complementari. 

  • Alcune considerazioni: 

Il Diritto di procedura penale è l’insieme delle norme attraverso le quali lo Stato, per mezzo dell’Autorità Giudiziaria, applica al caso concreto la norma penale e astratta. Tale diritto riguarda l’ordinamento ed il funzionamento dei Tribunali giudiziari. Il Diritto penale si distingue, invece, da quello processuale, perché il primo «fissa quali sono i fatti illeciti e stabilisce le sanzioni d’applicare ai trasgressori», il secondo indica il «rito da seguire per accertare il reato ed applicare le sanzioni». 

Il Diritto penale militare si distingue, dunque, da quello processuale, perché il primo fissa quali sono i reati militari e stabilisce le sanzioni d’applicare agli appartenenti alle Forze Armate, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato militare ed applicare le sanzioni. Costituiscono il diritto penale militare, però, non solamente quelle norme che prevedono i comportamenti illeciti e le rispettive sanzioni, bensì anche quelle norme che, ad esempio, stabiliscono cause di non punibilità (es. legittima difesa); quelle che prevedono forme particolari di manifestazione del reato, quali il reato commesso in concorso con altri ed ipotesi di aggravamento od attenuazione.