Regolamentazione della piccola pesca

Versione stampabileVersione stampabile

La piccola pesca artigianale è regolamentata da numerosi decreti per cui, in questo contesto, vengono riportati quelli di carattere generale:

► DPR 02/10/1968

  1. E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, purché l’apertura delle maglie non sia inferiore a 20 mm (art. 103);
  2. le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 200 metri  e durante le ore notturne, le estremità delle reti devono essere segnalate da fanali di colore giallo visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio (art. 104);
  3. è vietato collocare le reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti foranei delimitanti le foci dei fiumi o di altri corsi d’acqua o bacini (art. 104).

► REGOLAMENTO (CE) 1626/94

  1. È vietato l’uso di reti da posta aventi altezza superiore a 4 metri e lunghezza superiore a 5.000 metri;
  2. è vietato l’uso di palangari da fondo aventi una lunghezza superiore a 700 m.

► D.M. 12/01/95

Inoltre, il già citato D.M. 14/09/1999 prevede l’istituzione, a livello compartimentale, di consorzi della piccola pesca aventi, tra l’altro, il compito di proporre piani di gestione degli specchi acquei e delle risorse, nel rispetto della legislazione vigente e in accordo con gli altri settori della pesca che operano nella fascia costiera.
Oltre a questa legislazione di carattere generale, esistono anche delle "Ordinanze locali" che, in base ai diversi mestieri di pesca, possono regolamentare le aree, i periodi di pesca e le quote massime di cattura.

  • E’ il caso, ad esempio, della pesca delle "lumachine di mare" – c.d. Lumachina Maruzzella (Nassarius mutabilis = Sphaeronassa) nel Compartimento marittimo di Ancona. Riguardo a questa attività, la legislazione nazionale stabilisce i seguenti limiti (D.M. 30/11/96):
  1. la taglia minima catturabile per Nassarius mutabilis è di 2 cm. (altezza massima della conchiglia);
  2. è vietato utilizzare per la cattura di questa specie sistemi a traino. Rapido e Sfogliara

Alla normativa nazionale si aggiunge l’Ordinanza locale emessa dalla Capitaneria di porto di Ancona che stabilisce:

  1. il periodo dell’anno in cui la pesca è interdetta;
  2. il fermo settimanale dell’attività di pesca;
  3. i quantitativi massimi catturabili da ciascuna unità in base alle aree e al numero di persone imbarcate.

 

 

Unità adibite alla piccola pesca