Diritto penale e processual penale
Il «Diritto penale» è quel complesso di norme con cui lo Stato vieta determinati comportamenti, ritenuti antisociali, minacciando ai trasgressori una sanzione penale.
La funzione del diritto penale è dunque la difesa della società contro il reato per assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni penali a difesa di «beni giuridici o valori ritenuti in un dato periodo storico socialmente più rilevanti».
Il «Diritto Processual Penale» è l’insieme delle norme attraverso le quali lo Stato, per mezzo dell’Autorità Giudiziaria, applica al caso concreto la norma penale e astratta. Tale diritto riguarda l’ordinamento ed il funzionamento dei Tribunali giudiziari.
Il Diritto penale si distingue, dunque, da quello processuale, perché il primo fissa quali sono i fatti illeciti e stabilisce le sanzioni d’applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicare le sanzioni.
Costituiscono il Diritto penale, però, non solamente quelle norme che prevedono i comportamenti illeciti e le rispettive sanzioni, bensì anche quelle norme che, ad esempio, stabiliscono cause di non punibilità (es. legittima difesa); quelle che prevedono forme particolari di manifestazione del reato, quali il reato commesso in concorso con altri ed ipotesi di aggravamento od attenuazione.