Ricezione di referto: pagina n. 2

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  • Ricordare che:

(1) Lo schema è stato redatto immaginando che il referto sia consegnato personalmente dal suo autore (=esercente la professine sanitaria: medico, chirurgo, ginecologo, veterinario, farmacista, infermiere diplomato...). L’art. 334 comma 4 c.p.p. consente peraltro che, il referto sia fatto pervenire utilizzando incaricati o mezzi tecnici idonei (posta, fax). In ogni caso, il referto deve pervenire (e non solo essere inoltrato) entro 48 ore o immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo. L’omissione o il ritardo nella professione sono sanzionati dall’art. 365 c.p. (omissione di referto).

(2) I dati possono essere estrapolati direttamente dal referto. Questo infatti, oltre ad indicare la persona cui è stata prestata assistenza, deve indicare, se possibile, le generalità, il luogo dove essa si trova e quanto altro valga a identificarla. Il referto deve altresì indicare il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento e dare notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

(3) Le circostanze di cui all’art. 334 comma 2 c.p.p. sono quelle riportate alla nota 2. Se si assumono informazioni dal refertante, l’atto acquista le caratteristiche del verbale di sommarie informazioni previsto dall’art. 357 comma 2 lett. c) c.p.p. in rel. Art. 351 c.p.p. (=da potenziali testimoni).

(4) Occorre la sottoscrizione anche del sanitario se questi ha riferito, spontaneamente o a domanda, elementi ulteriori rispetto a quelli già risultanti dal referto.