Riscossione coattiva dei proventi – Veicoli immatricolati all'estero o con targa EE

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Nel caso di mancato pagamento, la «riscossione coattiva» viene effettuata con le modalità di cui all’art. 27 della citata legge 689/81.
I Ruoli vengono resi esecutivi dallo stesso ente che li ha emessi (art. 24 legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Nel caso di pagamento effettuato in misura inferiore a quanto dovuto, la somma versata non estingue l’illecito ma viene tenuta in acconto e l’eventuale importo da iscrivere a ruolo è dato dalla differenza tra la somma dovuta (metà del massimo edittale) e l’acconto fornito. La somma dovuta nel caso di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni ma prima della formazione del Ruolo, è pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese di procedimento (art. 389 Regolamento C.d.S. ).

In deroga al principio generale della non oblabilità nelle mani dell’agente accertatore, l’art. 207 C.d.S. prevede che quando la violazione alle norme del C.d.S. riguardi un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, il trasgressore possa essere ammesso ad effettuare il pagamento immediato. Nel qual caso l’Agente rilascerà apposita quietanza.

Se il trasgressore non si avvale di tale facoltà, deve versare all’agente accertatore una "somma a titolo cauzionale", pari alla metà del massimo della sanzione ovvero, fornire apposita "polizza fideiussoria" a garanzia della somma dovuta. Residualmente, mancando le forme di garanzia di cui sopra, viene disposta la misura cautelare del ritiro della patente di guida, mancando la quale trova applicazione il fermo amministrativo del veicolo.

  • Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute quali sanzioni pecuniarie, si prescrive nel termine di 5 anni dalla commessa violazione, calcolate le interruzioni a norma del codice civile.