Perquisizione locale per ricerca di armi

Versione stampabileVersione stampabile

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di _________________
_________________________

(Intestazione dell’Ufficio)

 

 

All. Nr._____________

 

Oggetto: Verbale di perquisizione locale per ricerca di armi, munizioni o materie esplodenti eseguita, a norma dell’art. 41 T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931, n. 773), nei confronti di ________________________ nato a ___________________ il ________________ residente in __________________ via ____________________ n.° ____ Tel ___________ professione o mestiere ___________________________ identificato mediante ______________________ n° ____________ rilasciato da ____________________ il ____________________.

 

Il _______________ alle ore _______ i sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. _________________ (indicare specificamente qualifica, cognome e nome) danno atto che alle ore ___________ del ________________ (se la perquisizione è stata operata solo da Agenti di P.G., specificare i motivi di particolare necessità e urgenza che si è ritenuto sussistere - art. 113 att.) hanno dato luogo alla perquisizione del seguente luogo (indicare compiutamente il luogo pubblico o privato, abitazione, dove è avvenuta la perquisizione), dovendo ritenere, per motivi appresso indicati, che potessero qui trovarsi armi e/o munizioni e/o materie esplodenti non denunciate (oppure: non consegnate, o comunque abusivamente detenute).
Alla perquisizione si è proceduto in quanto, immediatamente prima, era stata acquisita da _____________________ la notizia secondo la quale ___________________ (riportare con la massima precisione il contenuto della notizia). Trattandosi di notizia circostanziata e pienamente affidabile perché (vanno sinteticamente indicati i motivi per i quali si è ritenuta l’affidabilità della notizia) e sussistendo i presupposti previsti dall’art. 41 T.U.L.P.S. per procedere a perquisizione a iniziativa (i presupposti concernono naturalmente il tipo di «cose» che si cercano. La perquisizione può essere iniziata anche in tempo di notte.

[Se si tratta di perquisizione domiciliare e cioè di una perquisizione locale compiuta in una abitazione o in luoghi chiusi adiacenti a essa o luoghi destinati a uso domestico o destinati al suo servizio o completamento, è opportuno precisare i motivi che hanno indotto - se del caso – al mancato rispetto dei limiti temporali – ore 07.00/20.00 – previsti per tale tipo di perquisizione dall’art. 251 c.p.p. A differenza di quel che accade per le perquisizioni disciplinate dal codice, la precisazione è opportuna, ma non indispensabile. La intrinseca pericolosità delle «cose» che si ricercano giustifica la deroga alla disposizione generale essendo evidente che un pur limitato ritardo nella esecuzione dell’atto può pregiudicarne l’esito].

  Segue ⇒