Il prelievo e l'analisi dei campioni di acque inquinate

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Sui luoghi interessati dalla esecuzione di un reato (ad esempio, fuoriuscita volontaria o colposa di idrocarburi o comunque di sostanze inquinanti per l'habitat marino in prossimità della costa) possono essere rinvenute tracce utili al suo accertamento e alla scoperta dei suoi autori. Compito essenziale della Polizia Giudiziaria (art. 348 commi 1 e 2 c.p.p.) è perciò quello di curare che le tracce le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero.
A tal fine la Polizia Giudiziaria compie anzitutto un’attività che può denominarsi “attività generica di conservazione". Se il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente e vi è il pericolo (=timore) che le tracce di reato si disperdano o si alterino (ad esempio, c'è il pericolo che la macchia oleosa si possa espandere diluendosi con l'acqua di mare), può procedere di propria iniziativa anche al compimento di “accertamenti urgenti” e cioè di atti che danno il quadro minuzioso e completo dello stato dei luoghi e che agevolano la ricostruzione della dinamica del reato oltre che, molto spesso, la stessa identificazione dei suoi autori.
Allo scopo di stabilire, quindi, la natura e la concentrazione degli "agenti inquinanti" presenti in un sversamento occorre prelevare dei campioni dallo scarico o dallo specchio acqueo inquinato per sottoporli ad analisi.
Il "campionamento" è l’operazione che si esegue per ottenere un’aliquota dello scarico o dello specchio acqueo sotto indagine che rappresenti, con la maggiore corrispondenza possibile, le sue caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche. E’ evidente che tutta l’attenzione e la cura poste nell’ effettuare le analisi sono vane se il campione inviato al laboratorio non è testimone attendibile.
Mentre non si incontrano difficoltà per il prelievo di campioni da scarichi o da corpi idrici in cui gli agenti inquinanti si trovano in soluzione o allo stato di dispersione omogenea, il campionamento di specchi marini inquinati da prodotti petroliferi diventa un’operazione tecnicamente difficile.
Il sistema acqua olio è per sua natura eterogeneo e di composizione incerta e variabile per il moto ondoso e per le correnti; inoltre, non è facile prelevare un campione rappresentativo a livello della superficie del mare. Proprio per questi motivi per effettuare un campionamento di uno spandimento oleoso si deve fare affidamento sulla capacità e sulla esperienza del personale incaricato ad eseguirlo.

  • I criteri di massima ai quali ci si può attenere per avere un campione "legalmente valido" sono i seguenti:
  1. disporre di un campionatore costituito da un recipiente zavorrato (se di vetro, ingabbiato) della capacità di almeno 1 litro, a collo largo;
  2. immergere il campionatore, lentamente, sotto vento, fino all’altezza della apertura del collo; tirare via il tappo, fare entrare per sfioramento lo strato superficiale dell’acqua commista all’olio;ripetere l’operazione in punti diversi dello spandimento in modo da prelevare almeno 5 litri di acqua inquinata, raccogliendola e miscelandola in apposito recipiente;
  3. raccogliendola e miscelandola in apposito recipiente;
  4. ripartire la miscela oleosa in quattro flaconi di vetro, a collo largo, di circa 1 litro ciascuno, controllando visivamente che la ripartizione avvenga nel modo più uniforme possibile, altrimenti è consigliabile ripetere l’operazione;
  5. finalizzare i 4 campioni sigillandoli e munendoli di etichetta sulla quale dovranno essere indicati tutti i dati utili per la loro identificazione; luogo, ora e data del prelievo, posizione e firma dei
    partecipanti agli accertamenti.

Nell’effettuazione del repertamento di sostanze inquinanti dei corpi idrici la Polizia Giudiziaria (U.P.G ed A.P.G.) deve assolutamente rispettare le procedure operative dettate dal D.P.R. 8 giugno 1982, n.470[1], a pena di nullità di tutti gli atti compiuti.

Tutte le operazioni compiute saranno descritte in un “Verbale di campionamento” che dovrà essere controfirmato dalle persone che vi hanno partecipato.

 

Sonda multiparametrica utilizzata per la misurazione dei parametri chimico-fisici. L’acquisizione dei dati viene fatta in continuo lungo la colonna d’acqua per mezzo di appositi sensori per la misura della Conducibilità, Temperatura, Pressione, pH, Ossigeno disciolto e Clorofilla “a”. (Foto: Struttura Oceanografica Daphne - Arpa Emilia Romagna)

 


[1] Pubblicato sulla G.U. 26.7.1983, n.203 in attuazione della direttiva CEE n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (acque correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero vietata. Il decreto non si applica, alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quella di piscina.