Luoghi Rifugio

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Secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 196 il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della applicazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'art. 11[1] della legge n. 979/82, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto in via prioritaria dei vincoli ambientali e paesaggistici delle aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonché delle caratteristicghe e della tipologia della nave.

Le procedure adottate dagli Stati membri, in conformità con le pertinenti linee guida dell'IMO, stabiliscono dei piani per accogliere nelle acque sotto la loro giurisdizione le navi in pericolo. Detti piani indicano le necessarie modalità e procedure, tenuto conto dei vincoli operativi e ambientali, per assicurare che le navi in pericolo possano raggiungere immediatamente un «luogo di rifugio»[2], previa autorizzazione dell'Autorità individuata dalla pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.
Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.

Quando una nave mercantile  viene a trovarsi in serie difficoltà a causa di un incidente che potrebbe determinare la perdita dell’unità o causare un pericolo per l’ambiente o per la sicurezza della navigazione ovvero ha bisogno di assistenza senza, comunque, mettere in causa il rischio della salvaguardia della vita in mare, il modo migliore per prevenire danni o inquinamenti dovuti dal progressivo peggioramento delle sue condizioni, sarebbe quello di alleggerire la nave dal suo carico e del combustibile, riparando inoltre il danno. Per tale ragione la nave dovrebbe essere ricoverata sottocosta oppure all’interno di un porto o al contrario allontanata verso il largo.

E’ preferibile che il Comandante della nave richieda l’ assistenza ed eventuale accesso ad un «luogo rifugio» all’Autorità dello Stato costiero in quanto risulterebbe quasi impossibile trattare efficacemente un incidente marittimo in mare aperto. Per questa ragione, si ritiene vantaggioso mandare una nave in un luogo rifugio,  per limitare l’estensione di litorale minacciato e dove  procedere ad un trasferimento del carico o a qualsiasi altra operazione al fine di prevenire o minimizzare i danni o l’inquinamento.

Lo Stato costiero al fine di designare un luogo rifugio deve procedere ad un’analisi dei vantaggi e degli inconvenienti che permettono ad una nave che ha bisogno di assistenza di dirigersi verso un luogo rifugio idoneo, prendendo in considerazione alcuni importanti parametri di valutazione - tenuto conto dei rischi collegati - alla messa a punto dei luoghi di rifugio, in quelle  aree di transito particolarmente sensibili e suscettibili di essere messi in pericolo dall’arrivo della nave sinistrata

Nella valutazione della scelta e messa a punto dei luoghi di rifugio entrano in gioco - oltre quello ambientale e sociale – altri fattori legati alle condizioni naturali della zona ineteressata come ad esempio:

  1. venti dominanti e adeguata protezione contro i venti ed il mare forte;
  2. maree e correnti di maree;
  3. condizioni meteorologiche e stato del mare;
  4. statistiche locali meteorologiche ed il numero di giorni di inoperabilità o inaccessibilità;
  5. profondità massima e minima d’acqua;
  6. informazioni sullo stato del fondale nell’evevtualità di un arenamento della nave sinistrata (duro, franoso, sabbioso);
  7. spazio sufficiente per manovrare la nave (pu prisa dei mezzi di propulsione), ecc.

 

Luogo di Rifugio

 


[1] Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare».

«Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile. Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.».

[2] Il porto, la parte del porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuata da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo.