Titolo Matricolare e Certificato di iscrizione

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Il pescatore professionale, per poter essere arruolato a bordo di una nave da pesca, deve essere dotato di «Titolo Matricolare» che è il documento che lo abilita alla professione marittima. Esso vale anche, a tutti gli effetti di legge, come “libretto di lavoro” per il servizio prestato a bordo delle navi e dei galleggianti dagli iscritti nelle matricole della Gente di Mare. Il titolo matricolare è documento di “identità personale” e vale come “passaporto” per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima.
Il titolo matricolare, per i marittimi di “prima” e “seconda” categoria (=Libretto di Navigazione) è conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Gli Uffici di iscrizione possono, in attesa del suo rilascio, munire i marittimi al loro primo imbarco di un «Foglio Provvisorio di Navigazione». Questo documento, conforme al modello ministeriale sostituisce a tutti gli effetti il Libretto ed é valido sino alla sua emissione, per il marittimo che ne faccia richiesta e che dimostri di avere intrapreso l'attività navigatoria in maniera continuativa.
Per quanto detto, si riferisce che di massima gli Uffici marittimi procedono al rilascio del Libretto di navigazione al neomarittimo che abbia effettuato almeno un “periodo di tre imbarchi”.
Il Titolo matricolare destinato ai marittimi di “terza” categoria, conforme al modello ministeriale, reca l'intestazione «Foglio di Ricognizione».

I Titoli matricolari sono rilasciati dal Capo dell'Ufficio di iscrizione e consegnati, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al Comandante della nave direttamente o a mezzo dell'Ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.

Il «Certificato d'iscrizione» (=tesserino di pescatore), previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge 963/65, è il documento di “abilitazione” all'attività di pescatore marittimo. Il certificato è rilasciato dal Capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'Ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'Autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa l'interdizione all'esercizio della pesca, l'Autorità marittima procede al ritiro del certificato.