Fermo biologico: disciplina

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  • Pesca con altri sistemi

E’ ammessa la pesca con altri sistemi, previa esplicita istanza al Capo del Compartimento competente. Le Navi abilitate allo strascico e/o volante, od autorizzate alla “Pesca Turismo” possono optare per la continuazione della pesca durante il periodo di interruzione, rinunciando agli aiuti previsti, “previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante” (la rinuncia deve annotarsi sulla Licenza di Pesca)
Di tale scelta l’armatore deve fornire comunicazione entro il giorno precedente l’inizio dell’interruzione alla Capitaneria di porto competente. Tali navi possono riprendere la pesca a strascico e/o volante solo a partire dalla 9^ settimana successiva al termine del periodo di interruzione.

  • Manutenzione dell’unità

Durante il periodo di fermo è consentita sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché operazioni di rinnovo certificati di sicurezza; è altresì ammesso il raggiungimento del luogo ove tali operazioni si devono effettuare, attestate da un impegno del cantiere e previo sbarco delle attrezzature da pesca.
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio marittimo di iscrizione, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del cantiere.
Se il disarmo per manutenzione è avvenuto prima dell’inizio del periodo di fermo, l’unità non è ammessa al beneficio del premio.

  • Condizioni per la corresponsione del premio

L’unità deve essere stata armata ed equipaggiata per almeno 120 giorni dell’anno civile quello precedente il fermo.

  • Sbarco dell’equipaggio

Salvi i casi di forza maggiore o sbarco volontario, non è consentito lo sbarco di membri di equipaggio nei 10 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi il periodo di fermo biologico, nei casi di sbarco per forza maggiore, l’indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco; nel caso di reimbarco da infortunio o malattia, l’indennità e corrisposta dalla data di reimbarco; in tutti gli altri casi, l’indennità è corrisposta al numero degli imbarcati risultante il giorno precedente l’inizio del fermo biologico.

  • Obblighi dell’armatore

Entro il primo giorno di interruzione della pesca, l’Armatore deve:

  1. depositare presso la Capitaneria di porto competente i documenti di bordo (compreso libretto di controllo imbarco e libretto di consumo di carburante) per l’unità oggetto di interruzione.
    Entro 3 giorni dall’inizio dell’interruzione, l’Autorità marittima, presso cui sono consegnati i documenti, comunica all' Ufficio di iscrizione della nave da pesca gli estremi di individuazione dell’unità e la data di inizio di interruzione temporanea della pesca, qualora la nave sia ferma in un porto diverso da quello di iscrizione.
    Al termine del periodo di interruzione, l’Autorità marittima rilascia per ciascuna unità «Attestazione» (Modello riportato su G.U. 211/06 - Allegato A), da cui risulti il periodo di interruzione effettuato;
  2. eseguita la consegna dei documenti, trasferire l’unità da pesca in un altro porto per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie, comprese quelle inerenti il “rinnovo dei certificati di sicurezza”, previo sbarco di attrezzature di pesca e preventiva “autorizzazione” dell’Ufficio marittimo di inizio interruzione. Tale autorizzazione al trasferimento è valida solo per il tempo tecnico necessario a raggiungere il porto di esecuzione delle operazioni;
  3. presentare, a pena di perdita aiuto, dichiarazione attestante l’avvenuto sbarco delle reti per esercizio dell’attività di pesca a strascico e/o volante all’Autorità marittima del porto di base logistica o di iscrizione, che provvede ad apporre il sigillo alle attrezzature sbarcate nei 7 giorni successivi;
  4. presentare, entro 20 giorni dalla fine dell’interruzione, unitamente ai membri di equipaggio, all’Autorità marittima del porto di interruzione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per i beneficiari degli aiuti.
  • Obblighi dell’Autorità Marittima competente

L’Autorità marittima competente accerta che:

  1. la nave sia iscritta nelle Matricole o nei Registri delle navi minori o galleggianti;
  2. la nave sia autorizzata all’esercizio della pesca;
  3. l’armatore sia iscritto nei Registri delle imprese di pesca e siano rispettate le disposizioni fissate da Ministero per i benefici concessi per l’interruzione temporanea.

L’Autorità marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto, emana gli "ordini di pagamento", singoli o cumulativi (in questo caso i soggetti beneficiari debbono, entro 7 giorni dalla disponibilità della somma, versare ai singoli interessati “importo al netto della quota associativa sindacale”).
Contro i provvedimenti emessi dalla Capitaneria di porto sono ammessi “mezzi impugnativi previsti dalle leggi vigenti”.

  • Sanzioni

Chiunque attua la pesca con sistemi a strascico e/o volante nelle acque dei Compartimenti marittimi in cui è prevista l’interruzione temporanea della pesca, anche se provenienti da altri compartimenti marittimi: sospensione licenza di pesca per 30 giorni.

Nessun aiuto è previsto per l’armatore che non rispetta il “Contratto Nazionale Collettivo.

  • Entità aiuto

Per tutto il periodo di interruzione temporanea della pesca è concesso:

  1. un minimo di salario garantito per ciascun membro dell’equipaggio risultante imbarcato alla data di inizio dell’interruzione temporanea della pesca. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell’inizio dell’interruzione per malattia, infortunio, servizio militare, maternità e quant’altro, è prevista la corresponsione del minimo secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale;
  2. gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato. Per l’equipaggio sbarcato durante il periodo di interruzione temporanea della pesca, nessun aiuto è concesso per gli oneri previdenziali, salvo il caso di sbarco volontario o per cause di forza maggiore, dove l’aiuto è calcolato “in relazione a giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione”. L’Armatore versa comunque gli oneri previdenziali ed assistenziali per il lavoratore durante il periodo di interruzione temporanea pesca;
  3. l’aiuto per i giorni di interruzione temporanea della pesca . Nessun aiuto è concesso per il membro dell’equipaggio imbarcato durante il periodo di interruzione in aggiunta a quelli presenti al momento dell’inizio del periodo di interruzione, salvo i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare, maternità (aiuto concesso per giorni effettivi di imbarco durante periodo di interruzione).

Nessun aiuto è previsto per la nave posta in disarmo prima dell’inizio dell’interruzione temporanea della pesca e che permane in disarmo durante il periodo di interruzione.
Il premio non è cumulabile con altri benefici concessi dalle Regioni, Enti pubblici, Province, Comuni, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima concedibile.