Calendario della pesca del “Riccio di mare” in Sardegna

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Calendario della pesca del Riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2017/2018 - Decreto nr. 2836/DecA/58 del 14 novembre 2017 come modificato dal Decreto nr. 925/DecA/18 del 11 aprile 2018) del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna -  stabilisce che:

 

  • Chi può pescare e come...

(Art. 1)

La pesca del riccio di mare è consentita:

a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel Registro dei pescatori marittimi, esclusivamente da unità da pesca (pescherecci) mediante l’attrezzo denominato “specchio” (o battiscopio) e “asta tradizionale” (chiamata “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo;

b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

c) ai Soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in immersione o in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione.

(Art. 2).

È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con unità - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli

 

  • Taglia minima e quantitativi prelevabili.

(Art. 3)

1.La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di unità e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.

2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta al comma 1.

(Art. 4)

1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell’unità, può raccogliere giornalmente esemplari per 4 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 2000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 2 ceste pari a circa 1000 ricci.

2. Ciascuna unità d’appoggio, in conformità a quanto previsto nella relativa Licenza di pesca, può essere utilizzata al massimo da due pescatori professionali subacquei; in tal caso i pescatori professionali subacquei, se accompagnati da assistente a bordo dell’unità, possono raccogliere giornalmente esemplari per 7 ceste, equivalenti per tre unità lavorative, a circa 3.500 esemplari.

3. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.

4. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere un numero massimo di 50 ricci al giorno ed esclusivamente per consumo personale.

(Art. 5)

1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all’interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS[[1]], fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

(Art. 6)

1. Nell’esercizio dell’attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Nello svolgimento dell’attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

(Art. 7)

1. La pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2017/2018 è consentita dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018.

2. Per l’intera durata della stagione di pesca, è vietato da parte del pescatore marittimo professionale e del pescatore professionale subacqueo il prelievo di esemplari di riccio di mare nel giorno di domenica, ad eccezione dell’area ricompresa nel compartimento marittimo di Porto Torres (ovvero dall’estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore a Porto Tangone incluso) nella quale il divieto di prelievo è fissato per il giorno di lunedì.

3. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 13.00; l’impossibilità di rispettare l’orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità marittima competente.…;

4. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari solamente nei giorni di sabato, domenica e festivi durante il periodo consentito dal calendario.

5.  […]

 

  • Compilazione della scheda di prelievo

(Art. 8)

1. Al pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolga l’attività di pesca del riccio di mare è fatto obbligo:

a) di comunicare giornalmente, prima dell’inizio delle operazioni di pesca, l’area (zona) di prelievo, l’orario stimato di inizio e di fine delle operazioni di pesca all’Autorità marittima competente…;

b) di compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o di sbarco e tenere a disposizione degli Organi di vigilanza il Giornale di pesca del riccio di mare di cui al modello riportato nell’allegato A al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 325/DecA/19 del 26 marzo 2014;

c) di ritirare, prima dell’inizio dell’attività di pesca del riccio di mare, il Giornale di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale o presso gli uffici dell’Agenzia regionale di competenza.d)  di restituire il giornale di pesca del riccio di mare al Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di pesca e acquacoltura (Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale via  Pessagno 4, 09126 Cagliari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare anche per il tramite degli uffici dell’Agenzia regionale di competenza.

2. Una copia del giornale di pesca del riccio di mare, relativa a ciascun mese di prelievo, deve essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale) via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) e per conoscenza via fax all’Autorità Marittima di competenza (per la Direzione marittima di Cagliari al numero 070 60517218, per quella di Olbia al numero 0789 563639 o via mail (dm.cagliari@pec.mit.gov.it o cagliari@guardiacostiera.it dm.olbia@pec.mit.gov.it o olbia@guardiacostiera.it).

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo integrano le ulteriori disposizioni di legge vigenti.

(Art. 9)

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. L’avvenuta contestazione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 e comma 2 (in merito al periodo di pesca consentito) comporta la sospensione immediata dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale per la durata di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione, ferma restando la previsione di mancato rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art 6 comma 1 del Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii., a seguito del definitivo accertamento della violazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui:

- all’art. 3 (in merito alla taglia minima di cattura), nel caso in cui gli esemplari sotto-taglia prelevati siano un quantitativo superiore al 20 % del pescato totale;

- all’art. 4, comma 1 (in merito ai quantitativi massimi prelevabili) nel caso in cui il quantitativo prelevato ecceda del 20% rispetto ala quantità massima consentita;

- all’art. 7, comma 3 (in merito all’orario consentito di prelievo e di sbarco), salvo i casi di comprovato e giustificato motivo di impedimento;

comportano la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

4. Il mancato rispetto di quanto prescritto all’art. 8 comma 1 (in merito all’obbligo di comunicazione dell’attività di prelievo, di compilazione giornaliera, di ritiro e di restituzione del giornale di pesca del riccio di mare) nel caso in cui la violazione riguardi l’intera stagione di prelievo comporta la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

5. I soggetti che sono incorsi nella reiterata violazione delle vigenti disposizioni relative alla pesca del riccio di mare non potranno conseguire l’autorizzazione alla pesca subacquea professionale di cui al decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

6. Le Autorità preposte vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Riccio di mare (Paracentrotus lividus)

 


[[1]] Siti di Importanza Comunitaria (SIC) fanno parte della principale strategia europea per la conservazione della natura, la Direttiva Habitat (CE 1992/43). I SIC sono aree strategiche per la tutela di habitat di importanza europea, cioè quegli habitat naturali e semi-naturali che rischiano di scomparire o che sono legati a specie animali o vegetali minacciate da estinzione. I SIC della Sardegna sono 91, e includono una superficie complessiva di circa 475.000 ettari, pari al 19,7% della superficie regionale. I SIC attendono di essere convertiti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) da parte della Regione.

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli e assieme alle zone speciali di conservazione costituiscono la Rete Natura 2000.