Visto di ingresso

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Il cittadino straniero che desidera entrare e soggiornare in Italia, deve innanzitutto possedere un "visto d'ingresso" che viene rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla sua rete di Uffici diplomatico-consolari italiani, presenti nei Paesi di origine dei cittadini che intendono emigrare in Italia. I cittadini dell'Unione Europea non devono munirsi di visto.
Il visto rappresenta l'autorizzazione a soggiornare o transitare nel territorio italiano o in un altro Paese concessa al cittadino straniero, e consiste in uno "
sticker" applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio valido.
Per fare domanda di visto, è necessario rivolgersi alla "
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana" presente nel proprio Paese e presentare un modulo accompagnato da una foto formato tessera e un documento di viaggio valido. Occorre inoltre esplicitare la finalità del viaggio, elencare i mezzi di trasporto che si useranno, descrivere i mezzi finanziari di cui si dispone e le condizioni di alloggio. Per chi viene a lavorare in Italia, occorre presentare anche l'autorizzazione al lavoro e il nulla osta della Questura italiana.
Il visto non può essere applicato su documenti scaduti e la durata di validità del documenti di viaggio deve essere superiore di almeno
tre mesi a quella del visto.
Dopo aver fatto domanda, la Rappresentanza provvederà ad eseguire i controlli previsti per legge, e nel caso di una valutazione positiva rilascerà il visto
entro 90 giorni dalla richiesta. Il visto potrà essere negato nel caso di persone già espulse dall'Italia o da un altro Paese dello spazio Schengen o dichiarate pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Il visto potrà inoltre essere revocato, se la Rappresentanza dovesse venire a conoscenza in ritardo di situazioni che avrebbero impedito l'autorizzazione al visto.

I visti che si possono richiedere sono di diverso tipo:

  • Visto di Schengen Uniforme (Vsu). Si tratta del visto valido in tutti gli Stati dell'area Schengen per effettuare un transito aeroportuale (tipo A) o un transito terrestre (tipo B) e per soggiorni di viaggio con una durata massima di 90 giorni (tipo c). Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi che non abbiano una sola destinazione ma coinvolgano più Paesi.
  • Visto a validità territoriale limitata (Vtl). Si tratta del visto valido nel solo Stato dell'area Schengen che rilascia l'autorizzazione all'ingresso ed impedisce l'accesso al territorio degli altri Stati. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime del visto uniforme e si applica solo nel caso di emergenze umanitarie, per motivi di interesse nazionale o per obblighi internazionali. Questo visto può essere concesso solo su iniziativa della Rappresentanza che, per particolari ragioni d'urgenza o gravità, ritiene opportuno concedere l'autorizzazione, anche se non ci sono le condizioni per rilasciare visti uniformi.
  • Visto per soggiorni di lunga durata o visto nazionale (Vn). Si tratta del visto valido per soggiorni che hanno durata superiore a 90 giorni con uno o più ingressi in un solo Stato Schengen (tipo D) e per transiti di durata inferiore a cinque giorni negli altri Stati. Per il suo rilascio è competente la Rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la destinazione di lungo soggiorno. Tra i visti nazionali, rientra anche il visto nazionale avente altresì il valore di visto di soggiorno per breve durata in un altro Paese (Vdc).