Dolo generico e specifico

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Il dolo é «generico», quando è sufficiente, per la punizione, che l’autore voglia l’evento, senza che abbia alcuna rilevanza il «motivo» per cui compie il fatto.
Da quanto si è esposto emerge che il dolo è generico quando basta che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice e non occorre indagare sul fine perseguito dal soggetto agente.

  • Ad esempio, Tizio, cosparge di benzina una unità da diporto e le da fuoco, prevedendo e volendo l’incendio doloso dell’unità: il dolo è generico e Tizio risponde di incendio doloso (art. 423 c.p.)

Il dolo è «specifico», quando la legge prevede che un fatto possa essere punito solo se è compiuto per un determinato fine o uno scopo particolare (=movente), anche se questo non viene realizzato.

  • Ad esempio, nel reato di furto (art. 624 c.p. e art. 1148 cod. nav.) il dolo consiste nel fine di trarre «profitto» dalla cosa sottratta, ma anche se esso non è concretamente conseguito, il reato sussiste ugualmente.
  • Ad esempio, se Tizio cosparge di benzina una unità da diporto e le da fuoco, il dolo è specifico quando vi è la volontà da parte del soggetto agente di uccidere il rivale in affari che lui sapeva trovarsi sulla stessa unità. Tizio risponde del reato di strage (art. 422 c.p.).

Dal dolo occorre, quindi, tenere nettamente distinto il «movente» del reato, ossia il motivo per cui il soggetto agente compie il fatto criminoso.
Il "dolo" è la volontà dell’autore di un reato di tenere una data condotta e di provocare un dato evento; il "movente", altro non è che la ragione intima o il motivo per cui il soggetto compie il reato, ed è normalmente irrilevante ai fini della sussistenza del reato.

  • Ad esempio, sia la moglie che uccide il marito infedele sia il bandito che uccide la vittima prima rapinata agiscono con dolo: entrambi vogliono la morte delle loro vittime. Ciò che cambia nei due casi non è dunque il dolo, ma il movente: la moglie ha voluto uccidere (dolo) per vendicarsi della propria dignità offesa (movente); il bandito ha voluto uccidere (dolo) per assicurarsi di non essere riconosciuto dalla vittima e cioè per assicurarsi la impunità del delitto di rapina commesso (movente).

Talvolta il movente può essere considerato elemento essenziale del reato. Ciò accade quando la norma prevede che un certo fatto possa essere punito solo se compiuto per un determinato fine.
In tali casi il movente, chiaramente delineato dal legislatore (si pensi all’espressione: «...
al solo scopo di danneggiare la cosa altrui...» nel delitto di danneggiamento seguito da incendio previsto dall’art. 424 c.p.), diviene elemento costitutivo del reato.
Di conseguenza il dolo che sorregge siffatti reati assume, come si è detto, il nome di dolo specifico, perché si arricchisce della particolare suindicata discrezionalità del volere.

Si noti infine, che la nozione di «strage» nell’esempio esposto in precedenza è diversa dalla nozione comune. La strage in senso tecnico non è infatti l’uccisione violenta di un gran numero di persone, ma solo la condotta posta in essere per mettere in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone.
Essa sussiste, perciò, anche se la morte delle persone non avviene. Se avviene, il reato è però punito con l’ergastolo anziché con la reclusione: ergastolo se cagiona la morte di una sola persona, reclusione non inferiore ad anni 15 negli altri casi.
Il delitto di strage viene commesso infatti da chi, fuori dei casi previsti dall’art. 285 c.p., al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.
L’elemento materiale del delitto si concreta nel compimento di atti (violenti) aventi obiettivamente l’idoneità a creare pericolo alla vita ed alla integrità fisica della collettività. Rientrano nell’ampia previsione legislativa le esplosioni, gli spari, le emissioni di gas tossici, ecc.
Nella forma semplice la strage è reato di pericolo, nelle forme aggravate, invece, é reato di danno. Poiché il delitto in esame è il classico delitto di attentato (si consuma, infatti, col semplice compimento degli atti aventi l’idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità e non è richiesto alcun evento ulteriore), esso non ammette il tentativo.

  • Ad esempio, risponderà di strage (consumata) chi ha posto una grossa carica di tritolo in una pubblica piazza gremita di gente e la carica stessa è stata scoperta in tempo e disinnescata ovvero sia rimasta inattiva per cause indipendenti dalla volontà degli Agenti.

Il dolo del delitto in esame è dolo specifico; non basta, cioè, che il soggetto abbia voluto compiere gli atti diretti a porre in pericolo la pubblica incolumità, ma occorre che tali atti siano stati eseguiti al fine di uccidere, ossia con l’intenzione di attentare alla vita di una o più persone.