Giurisprudenza

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 Giustizia militare 

Reati militari - In genere – Connessione tra reati militari e reati comuni - Competenza, per tutti, dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Norma che consente la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza - Abrogazione implicita - Sussistenza. 

(Cod. pen. mil. pace, art. 264; nuovo Cod. proc. pen., art. 13; Preleggi art. 15)

Sez. 1, sent. 4527 dell' 8 febbraio 2005 (cc. 20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli. 

L'art. 264 c.p.m.p., nella parte in cui stabilisce la possibilità, per la Corte di cassazione, su ricorso del P.M. ovvero in sede di risoluzione di un conflitto, di ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione tra procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza di quella ordinaria (per tutti i quali, altrimenti, sarebbe competente quest'ultima), deve ritenersi abrogato, in base al principio di cui all'art. 15 delle Preleggi, per incompatibilità con l'art. 13, comma secondo, c.p.p. che, confermandola regola della prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare nella sola ipotesi di maggiore gravità del reato comune rispetto a quello militare e stabilendo, di conseguenza,la possibilità di separazione dei procedimenti soltanto quando ricorra l'ipotesi inversa, ha per ciò stesso escluso ogni altra possibile ipotesi di separazione. 


Reati militari - In genere - Connessione tra reati militari e reati comuni - Disciplina dettata dall'art. 264 c.p.m.p. – Abrogazione per effetto dell' art. 13 c.p.p. - Esclusione - Fondamento.

(Cod. pen. mil. pace, art. 264; nuovo Cod. proc. pen., art. 13)

Sez. 1, sent. 4527 dell' 8 febbraio 2005 (cc. 20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli. 

L'art. 264 c.p.m.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, è competente,per tutti, l'autorità giudiziaria ordinaria, non può ritenersi abrogato per incompatibilità con lo jus superveniens costituito dall'art. 13,comma secondo, c.p.p., essendosi quest'ultimo limitato a stabilire che la vis actractiva della giurisdizione ordinaria operi soltanto a condizione che il reato comune sia più grave di quello militare, per cui, in caso contrario, i procedimenti debbono restare separati.


Reati militari - In genere - Reato militare attribuito ad appartenente alle Forze Armate e ad estraneo in concorso tra loro - Competenza del giudice ordinario - Sussistenza – Disciplina dettata per l'ipotesi della connessione - Operatività - Esclusione.

(Nuovo Cod. proc. pen., art. 13; Cod.pen., art. 110; Cod. pen. mil. pace, art. 264)

Sez. 1 sent. 4527 dell' 8 febbraio 2005 (cc. 20/01/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc. Cimoli 

La competenza a conoscere del reato militare del quale debbano rispondere, in concorso tra loro, un appartenente alle Forze Armate ed un estraneo, appartiene al giudice ordinario, non potendo, in detta ipotesi, farsi richiamo al combinato disposto di cui agli artt. 13, comma secondo, c.p.p. e 264 c.p.m.p., secondo cui, verificandosi connessione tra un reato militare e reato comune, solo in caso di maggiore gravità del secondo rispetto al primo la competenza viene attribuita al giudice ordinario, dovendo altrimenti i relativi procedimenti restare separati.


Abbandono di posto - Relazioni di servizio - Dibattimento - Concordata acquisizione- Atti probatori - Sono tali - Fascicolo - Si può includerle - Relativa questione - Appello - È preclusa.

(C.p.m.p., art. 120; C.p.p., artt. 431, 432, 491)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 9 gennaio 2004: Pres. Gemelli, Rel. Vancheri, P.M. Garino (conf.), in c. G. 

La colpevolezza del militare per abbandono di posto, che emerge dalle consensualmente acquisite relazioni di servizio, può essere regolarmente affermata sulla base delle stesse,senza che sia necessario procedere all'audizione dei redattori delle medesime,poiché virtualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento. Le questioni relative al contenuto del fascicolo, come proponibili solo preliminarmente, restano precluse se successivamente avanzate (1). 

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «Ricorre per cassazione G.A. avverso la sentenza emessa il 14 febbraio 2003 dalla Corte Militare di Appello - Sezione Distaccata di Napoli - con la quale è stata confermata la pronuncia del 18 aprile 2002 del Tribunale Militare di Palermo, con cui il predetto G. era stato dichiarato colpevole del reato di abbandono di posto da parte di militare di guardia, di cui all'art. 120, commi 1 e 2, c.p.m.p., e condannato,con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione militare con i benefici di legge.

La Corte suddetta ha osservato che la responsabilità del prevenuto emergeva chiaramente dalle relazioni di servizio, acquisite al dibattimento su concorde richiesta delle parti, da cui risultava che il G., in servizio come Capo Posto all'aeroporto di Comiso dalle ore 8 dell'8 settembre 2000 alla stessa ora del successivo giorno 9, si era arbitrariamente allontanato alle ore 7,15 del predetto giorno 9, e che non era condivisibile la tesi dell'imputato, secondo cui le relazioni di cui sopra non sarebbero state utilizzabili,non essendosi proceduto alla audizione diretta dei redattori di esse, stante il preciso disposto di cui all'art. 431 c.p.p. Lamenta il ricorrente violazione di legge, sul rilevo che, anche se aveva prestato il suo consenso all'acquisizione delle relazioni di servizio, tuttavia,non essendo tali relazioni atti irripetibili, si sarebbe dovuto procedere alla audizione come testi dei redattori delle stesse, dal momento che la norma di cui all'art. 431 c.p.p., richiamata dalla Corte di merito,riguarda esclusivamente la formazione del fascicolo nella fase delle indagini preliminari e non è applicabile alla fase dibattimentale. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, non può che essere dichiarato inammissibile. Ed invero, la norma di cui al secondo comma dell'art.431 c.p.p. riguarda, come si legge chiaramente in essa, la formazione del fascicolo per il dibattimento e non certo la fase delle indagini preliminari,come inopinatamente sostenuto dal ricorrente. La esplicita dizione della legge (Le possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero)non può lasciare dubbi in proposito. E, una volta che le relazioni di servizio, già contenute nel fascicolo del P.M., sono state acquisite, su concorde richiesta delle parti, a quello del dibattimento,è evidente che il contenuto delle stesse,passato fra il materiale probatorio, poteva e doveva essere esaminato e valutato del giudice con legittima fonte di prova, non occorrendo procedere all'audizione dei redattori delle suddette relazioni. Peraltro, le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate soltanto subito dopo il compimento dell'accertamento della costituzione delle parti, e ne è definitivamente preclusa la proposizione in momenti successivi,come disposto dai primi due commi dell'art.491 c.p.p., per cui nei riguardi dell'eccezione, proposta per la prima volta con l'atto di appello, operava una precisa preclusone processuale. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua in relazione alla manifesta pretestuosità del gravame, di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

 P.Q.M. 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende». 




Disobbedienza - Ordine ad esecuzione successiva - Rifiuto immediato -Realizza la consumazione dell'ordine ad esecuzione differita - Sostituzione del destinatario del dovere di obbedire- È conseguenza del rifiuto - Non revocala precedente ingiunzione che resta disobbedita. 

(C.p.m.p., art 173)

Corte di Cassazione, sez. 1^, 17 febbraio 2004. Pres. Fazzioli, Rel. Giordano, P.M. Gentile (conf.), in c. L. 

Il reato di disobbedienza si realizza anche col rifiutare ottemperanza ad un ordine che implichi una condotta non di immediata esecuzione ma per momento successivo. La lettera della norma chiaramente per questo configura delittuoso anche il comportamento consistente nel solo rifiuto di obbedire. L'agire del superiore il quale, ricevuto il rifiuto, sostituisce con altro militare il disobbediente è necessitato dal rifiuto già consumato e non significa una revoca dell'ordine prima indirizzato all'originario destinatario dell'imposizione (1). 

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: « L.A., carabiniere ausiliario presso un reparto distanza a Palermo, è stato rinviato a giudizio per rispondere di disobbedienza aggravata (artt. 173 e 174 n.4 c.p.m.p.) per avere il 7/3/02 rifiutato di eseguire 'ordine, ricevuto dal superiore S.Ten. P., dipartire poche ore dopo con un contingente destinato a servizio di ordine pubblico in Roma.In esito al giudizio di primo grado, con sentenza in data 14/11/02 il Tribunale militare di Palermo ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto. Il Tribunale ha ritenuto che, quando come nel caso di specie si tratti di ordine di esecuzione non immediata ma che preveda una condotta differita nel tempo, la consumazione del reato di cui all'art. 173c.p.m.p. si verifichi solo quando tale condotta venga omessa e non nel momento del semplice rifiuto di eseguire l'ordine, manifestazione di volontà che potrebbe essere posta nel nulla da una successiva impossibilità di eseguire l'ordine medesimo o dalla sua revoca, come implicitamente, secondo il primo giudice, poteva intendersi avesse fatto il S. Ten. P. provvedendo a sostituire il L. con un altro militare. Proposto gravame dal Procuratore militare della Repubblica e dal Procuratore generale militare, con sentenza in data 30/04/03 la Sezione distaccata di Napoli della Corte militare di appello ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato a un mese di reclusione militare con i doppi benefici di legge. Ha ritenuto la Corte territoriale che anche il semplice rifiuto di tenere una condotta differita nel tempo integri gli estremi del reato e che la sostituzione del L. con altro militare nel servizio che aveva dichiarato di non essere disposto ad effettuare non potesse in alcun modo ritenersi una revoca dell'ordine che gli era stato in modo inequivocabile impartito. Contro la decisione di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce:erronea interpretazione dell'art. 173 c.p.m.p.;mancanza comunque di una concreta lesione del bene tutelato non essendosi determinato, stante il pronto reperimento di altro militare disponibile a partire, alcun apprezzabile rallentamento del servizio;vizio di motivazione in ordine al giudizio di irrilevanza delle giustificazioni che aveva addotto per il rifiuto (l'avere da poco cessato altro servizio esterno e l'essere privo di indumenti puliti per affrontare una nuova missione); e vizio di motivazione ancora per non avere la Corte militare tenuto conto della sua successiva dichiarazione di essere disponibile a partire il giorno seguente a proprie spese.

Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento,e il ricorso va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Quanto alla questione di diritto, l'interpretazione che la Corte militare di appello ha dato all'art. 173c.p.m.p. deve ritenersi corretta. A questa conclusione induce anzitutto la lettera della norma che accanto all'inosservanza di un ordine e al ritardo nell'eseguirlo espressamente configura come comportamento punibile anche il rifiuto di eseguirlo, ipotesi che non può che riguardare proprio gli ordini a esecuzione differita perché per quelli a esecuzione immediata, traducendosi il rifiuto nell'inosservanza dell'ordine, non vi sarebbe stato bisogno di tale distinta previsione. Allo stesso esito si perviene se si considera la ratio dell'incriminazione della disobbedienza, che è chiaramente diretta, stante le connotazioni proprie dell'istituzione militare, ad assicurare non solo il risultato pratico immediato di ciascun ordine ma anche la complessiva efficienza strutturale dell'organizzazione delle Forze Armate, la quale esige la piena disponibilità dei subordinati ed è quindi già vulnerata da manifestazioni di rifiuto di tenere una condotta attinente al servizio anche se differita nel tempo. Per il resto il ricorso contiene solo critiche di puro merito all'esauriente apparato argomentativo,immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabile in questa sede, con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'intervenuta sostituzione del L. nel servizio rifiutato, ben lungi dal potersi intendere come una revoca implicita dell'ordine, non avesse affatto impedito la ormai verificatasi lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice ma ne costituisse anzi un effetto, ed ha altresì ritenuto le giustificazioni avanzate dall'imputato del tutto inidonee ad esonerarlo da responsabilità e non provata in linea di fatto la asserita, comunque tardiva, manifestazione di resipiscenza. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ».




Ritenzione di armamento militare - Oggetti di armamento - Nozione – Sono i materiali costruiti per prevalente uso militare - Cartucce a salve - Sono tali - Carenza di potenzialità offensiva - Non le esclude dalla nozione - Oggetti di equipaggiamento - Non sono tali. 

(C.p.m.p., artt. 164, 166)

Corte di Cassazione, sez. 1^ pen., 30 gennaio 2004, Pres. Sossi, Rel. Fazzioli, P.M. mil. Rosin (conf), in c. F. 

Realizza il reato di ritenzione o distruzione di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.) l'agente che si impossessa di cartucce a salve cal.5,56, destinate ad essere esplose in esercitazione, perché sono oggetti di armamento, in tale nozione includendosi non solo i materiali con potenzialità offensiva ma tutti quelli destinati all'addestramento bellico, cioè costruiti per prevalente uso militare mentre invece costituiscono, come oggetti di equipaggiamento,elementi del fatto previsto quale reato di ritenzione di effetti militari dall'art. 166, le cose che, ma solo per esclusione, pur si derivano dal detto concetto di armamento (1) 

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con sentenza del 2 aprile 2003 la corte militare d' appello, sezione distaccata  di Napoli,  in riforma della  sentenza in data  24 maggio 2002 con la quale il Tribunale di militare di Bari aveva assolto per non aver commesso il fatto F.S. dal reato di furto militare aggravato (art. 47, n. 2, 230, comma 2, c.p.m.p.),perché quale aviere scelto si era impossessato alfine di profitto di due cartucce a salve calibro 5.56 parabellum per fucile mitragliatore da guerra AR70/90, affermava la responsabilità dell'imputato per il reato di ritenzione di armamento militare (art. 166c.p.m.p. in relazione all'art. 164 stesso codice) e lo condannava, con i doppi benefici di legge, alla pena ritenuta di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione il F. denunziandola violazione dell'art. 260 c.p.m.p. in relazione agli artt. 165 e 166 stesso codice. Sostiene il ricorrente che, trattandosi di cartucce a salve, le stesse non possono essere considerate"oggetti di armamento", ma "oggetti di equipaggiamento"militare con la conseguenza che, essendo il reato ipotizzabile (art. 166 in relazione all'art. 165c.p.m.p.) punito con la pena della reclusione militare fino al massimo di sei mesi, la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare di non doversi procedere ai sensi dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p. per mancanza della richiesta del comandante del corpo. Con altro motivo il F. sostiene che la corte militare"non ha dato il giusto rilievo alla circostanza, emersa dalle risultanze processuali del primo grado di giudizio, che i bossoli ritrovati in possesso dell'imputato erano già stati esplosi", con la conseguenza che, trattandosi di materiale inquadrabile nella categoria giuridica delle res nullius e come tale non appartenente alla amministrazione militare non potrebbe essere ravvisata né la fattispecie del furto,né altre fattispecie criminose. Tale conclusione sarebbe confermata anche dalla giurisprudenza di questa corte (cass. 16 marzo2000, n. 5982, Lupi) che avrebbe ritenuto che,essendo le cartucce a salve destinate ad essere esplose nel corso delle esercitazioni, se il militare avesse obbedito agli ordini le cartucce in questione sarebbero state esplose e, quindi, in ogni caso perdute per l'amministrazione, per cui si tratterebbe di oggetti che hanno cessato di appartenere al servizio militare. Osserva la corte che non vi è alcuna prova che le cartucce in sequestro siano cartucce già esplose. Tanto non risulta né dal capo di imputazione, né dalle sentenze di primo e di secondo grado, né il ricorrente ha indicato l'atto processuale da cui si evincerebbe che si tratta di munizioni già esplose. Va in ogni caso rilevato che ai sensi dell'art. 166c.p.m.p. ai fini della esclusione della sussistenza del reato occorre che la persona in possesso di oggetti facenti parte del vestiario, dell'equipaggiamento o armamento militare dimostri che "tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare", mentre ogni militare ha il dovere di riconsegnare il materiale a lui consegnato durante il servizio militare e, perfino nel caso di esercitazioni, i bossoli delle munizioni esplose debbono essere recuperati e ciascun militare deve dimostrare che il numero delle munizioni utilizzate corrisponde a quello a lui consegnato. Con riferimento, poi, alla qualificazione delle munizioni a salve, la considerazione che non possono essere ricomprese nell'armamento militare perché non dotate di "specifica potenzialità offensiva" (cass. 3 aprile 1995, n. 5208, p.m. contro Tanzi ed altro) non sembra rilevare ai fini in esame. L'art. 166 c.p.m.p. punisce il fatto di avere ritenuto a qualsiasi titolo "oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate aduso militare" rinviando ai fini della specificazione in concreto delle suddette categorie ai rispettivi articoli 164 e 165 c.p.m.p. Orbene, va rilevato che con il termine "armamento"nella accezione comune non si intendono i soli oggetti dotati di "potenzialità offensiva", ma tutto il complesso delle armi e dei mezzi destinati alla guerra e, quindi, anche quei materiali ed oggetti destinati direttamente all'addestramento alla guerra. Peraltro,la definizione dei materiali di armamento, sia pure ai soli fini di detta legge, è fornita dall'art. 2, comma 1,legge 9 luglio 1990, n. 185 secondo la quale sono tali tutti "quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati e di polizia", legge che, nel successivo comma 2, inserisce espressamente tra le classi dei materiali di armamento: "i materiali specifici per addestramento militare".La circostanza, quindi, che le munizioni in questione non siano dotate di potenzialità offensiva è estranea al concetto di "oggetti di armamento", tanto più chetale espressione va interpretata con riferimento agli oggetti di "equipaggiamento" personale che sono forniti al militare dall'amministrazione.

Oggetti, che possono essere definiti soltanto per esclusione, in quanto altrimenti, data l'ampiezza del termine "equipaggiamento", si potrebbero far rientrare in tale categoria sia gli oggetti di armamento che di vestiario e, perfino, "le altre cose destinate all'uso militare" (art. 166 c.p.m.p.), trattandosi di materiali tutti destinati all'equipaggiamento dei militari. Infine, la espressione contenuta nell'art. 166c.p.m.p. "o altre cose destinate ad uso militare" è una norma di chiusura diretta ad evitare che qualsiasi oggetto appartenente alla amministrazione militare, anche se non rientrante tra gli oggetti di armamento, vestiario o equipaggiamento, non sia,comunque, "ritenuto" a qualsiasi titolo se non dismesso nelle forme di legge dall'amministrazione militare, per cui la inclusione delle munizioni in esame tra gli oggetti di armamento esclude la possibilità di qualificarle come "altre cose destinate all'uso militare".Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».a cura di Renato Maggiore