Perquisizione amministrativa

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Quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria (non gli altri organi addetti al controllo), oltre a compiere gli atti di cui sopra, possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora (v. ispezioni), previa «autorizzazione motivata»[1] dell’Autorità Giudiziaria competente del luogo (art. 13 legge 689/81), con i seguenti limiti:

  1. deve essere impossibile acquisire, altrimenti, gli elementi di prova;
  2. deve trattarsi di luoghi diversi dalla privata dimora;
  3. occorre l'autorizzazione motivata dell’Autorità giudiziaria competente del luogo in cui si deve effettuare l'atto (si tratta infatti di una forma di perquisizione diversa da quella prevista dal codice di procedura penale).
  • La Polizia Giudiziaria deve tuttavia rispettare, per l’esecuzione, le formalità del c.p.p. e precisamente:
  1. la perquisizione non può iniziare prima delle ore 7 né dopo le ore 20 e non può essere eseguita in tempo di notte;
  2. all’interessato, o a chi assiste alla perquisizione, deve essere consegnata copia dell’autorizzazione dell’A.G.; deve inoltre essere dato avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile.

E’ evidente che tale atto deve essere considerato quale estrema ratio e, comunque e sempre, limitato ai luoghi. Non si potrà mai, quindi, procedere a perquisizione personale in materia di illeciti amministrativi.

 

 


[1] Trattasi di atto che – pur se eseguito al solo fine di rilevare un illecito amministrativamente sanzionato - va sempre autorizzato preventivamente dal P.M. (vedi al riguardo Cass. Civ. – Sentenze n° 16424 del 21.11.02; n° 19690 del 29.09.04; n° 19689 del 01.10.04; n° 1699/05; e C.T.R Lazio – Sent. n° 186/19/05 del 30.11.05) ed è finalizzato al solo accertamento di materiali o beni oggetto di sequestro amministrativo – a seguito di illecito non penalmente rilevante.