Perquisizione locale in materia di armi (art. 41 T.U.L.P.S.)

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Tale ipotesi (in materia di armi) è contenuta nell’art. 41 R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), concernente le perquisizioni, "esclusivamente locali" ed il conseguente sequestro, effettuate di iniziativa estemporanea, anche fuori della flagranza o di evasione, da Ufficiali che da Agenti di polizia giudiziaria, che abbiano notizia (pure se anonima), «anche per indizio», dell’esistenza in qualsiasi locale (pubblico o privato o in qualsiasi abitazione), di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque illecitamente detenute.

A differenza delle perquisizioni previste dal Codice di rito (artt. 352-356), la perquisizione in esame è solo locale (anche domiciliare ed estendibile al mezzo di trasporto) e non anche personale.

  • Per la sua intrinseca e inderogabile urgenza (dovuta al pericolo per la sicurezza pubblica discendente dalla illegale detenzione di armi) è effettuata oltre che dagli Ufficiali anche dagli Agenti polizia giudiziaria e sulla base di elementi di prova più generici. Per questa ragione, si ritiene solitamente che, a legittimarla, possa essere anche una notizia anonima o confidenziale.

Garanzie difensive:

    Si applicano le garanzie previste per le perquisizioni locali disciplinate dal codice (artt. 352 e 356 c.p.p.).

  • Il difensore ha “facoltà” di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.). La presenza del difensore non è però necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giudiziaria non è disposto di designare un difensore di ufficio.
  • Se la persona vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto (Cass. 27372/06). L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.

Documentazione e trasmissione:

  • Il verbale della perquisizione è trasmeso all’ufficio del Pubblico Ministero non oltre le 48 ore; il P.M. procede, nelle 48 ore successive, alla convalida della perquisizione (e dell’eventuale sequestro).
  • I dati della perquisizione vanno inseriti nel CED-SDI.